Ordinanza n. 294/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la correzione del dispositivo della sentenza n. 37 del 13 gennaio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 186 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza di ottemperanza n. 37 del 13 gennaio 2026, limitatamente all’individuazione del Comune di Davoli quale obbligato al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La creditrice ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che la sentenza di ottemperanza aveva condannato il Comune di Davoli al pagamento delle spese del giudizio, mentre il soggetto obbligato era il Comune di San Sostene, destinatario dell’ordine di esecuzione del decreto ingiuntivo. L’errore è stato dedotto come evidente lapsus calami, riconoscibile sulla base del contenuto complessivo della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’indicazione del Comune di Davoli quale soggetto tenuto al pagamento delle spese costituisse un evidente errore materiale. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare la correzione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a., sostituendo, alla lettera c) del dispositivo della sentenza n. 37 del 13 gennaio 2026, l’espressione “condanna il Comune di Davoli al pagamento” con “condanna il Comune di San Sostene al pagamento”.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
correzione del dispositivo della sentenza
Consente la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento giurisdizionale, quando l’errore sia evidente e riconoscibile.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l’annotazione della correzione effettuata dalla Segreteria sul provvedimento interessato.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando l’inesattezza contenuta nel dispositivo costituisce un evidente lapsus calami, riconoscibile attraverso il confronto con il contenuto complessivo della pronuncia e tale da non richiedere una nuova valutazione decisoria.
- Quando il dispositivo individua erroneamente il soggetto obbligato al pagamento delle spese, ma l’identità del soggetto corretto emerge chiaramente dalla motivazione e dall’oggetto del giudizio, l’errore può essere corretto ai sensi dell’art. 86 c.p.a. senza modificare la decisione sostanziale.
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