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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24641/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure fossero di merito e comunque già affrontate con motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorsi riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. In particolare, venivano contestati: la valutazione della presenza di numerosi passanti nel mercato rionale al momento delle espressioni offensive, elemento ritenuto rilevante per integrare la fattispecie; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già vagliate in modo corretto e coerente dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione circa la presenza di persone offese o di terzi nel luogo e nel momento della condotta, se puntualmente motivata dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione come se fosse un nuovo giudizio sul fatto.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono profili rimessi al giudizio discrezionale del giudice di merito; in cassazione possono essere sindacati solo per vizi motivazionali rilevanti, non per una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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