Ordinanza n. 94/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento ldel provvedimento di rigetto del 05.09.2025 della Prefettura di Ancona mai notificato ai ricorrenti delle istanza per il rilascio dei nulla osta nn. N. P-AN/L/Q/2025/100296 - P-AN/L/Q/2025/100298 - P-AN/L/Q/2025/100302 - P-AN/L/Q/2025/100303 - P-AN/L/Q/2025/100306 - P-AN/L/Q/2025/100310 - P-AN/L/Q/2025/100326 - P-AN/L/Q/2025/100327 - P-AN/L/Q/2025/100328 - P-AN/L/Q/2025/100329, per l'assunzione dell'istante qquale stranieri beneficianti dei “decreti flussi” ai sensi del Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73, nonché di tutti gli atti conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto delle istanze per il rilascio di dieci nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dieci cittadini stranieri hanno impugnato il provvedimento di rigetto del 5 settembre 2025, deducendo la lesione della propria posizione con riferimento alle istanze per il rilascio dei nulla osta necessari all'assunzione nell'ambito dei decreti flussi. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile nullità delle procure alle liti, poiché rilasciate all'estero e apparentemente non sottoposte a legalizzazione o ad apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, alla luce della possibile nullità delle procure alle liti rilasciate all'estero e non apparentemente corredate dalla legalizzazione prevista dall'art. 33 d.P.R. 445/2000 e dall'art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011, né dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'ordinanza non definisce nel merito l'impugnazione del diniego prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'insussistenza dei relativi presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio; nel caso concreto è stata prospettata la possibile nullità delle procure alle liti.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale fondamento della necessità di legalizzazione dei documenti formati all'estero, rilevante ai fini della validità delle procure.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Richiamata quale fonte della procedura di apostille, alternativa alla legalizzazione, per gli atti formati all'estero.
legge 1253/1966
Richiamata quale legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere respinta quando emerga una possibile nullità delle procure alle liti rilasciate all'estero, non risultando apparentemente eseguiti gli adempimenti di legalizzazione o di apostille necessari a comprovarne la validità.
- Nel giudizio amministrativo il Collegio può rilevare d'ufficio una questione relativa alla validità della procura e sottoporla alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere sulla domanda cautelare.
- Per le procure alle liti formate all'estero, la legalizzazione o, nei casi previsti, l'apostille costituisce un adempimento rilevante ai fini della loro utilizzabilità processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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