Cassazione Civile, Ordinanza n. 27501/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un docente civile aveva prestato attività di insegnamento presso una scuola sottufficiali della Marina Militare sulla base di convenzioni annuali a partire dal luglio 1998. In primo grado il giudizio era stato favorevole al lavoratore, ma in appello la domanda era stata rigettata per mancata prova della subordinazione, ritenendo non decisivi gli elementi istruttori valorizzati in primo grado e compatibile la relazione con il modello del lavoro in convenzione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva valutato isolatamente gli indici sintomatici anziché complessivamente il dato dell'eterodirezione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, illogica e contraddittoria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'obbligo per i docenti convenzionati di svolgere ore di disponibilità, circostanza indicativa dell'inserimento nell'organizzazione della scuola; 4) violazione degli artt. 115 e 229 c.p.c. e 2733 c.c., per non avere attribuito valore confessorio alle ammissioni del Ministero circa le ore di disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui il rapporto con i docenti civili delle scuole militari, assunto sulla base di convenzioni annuali, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, regolato dalle norme speciali applicabili. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio richiamato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato per la nozione di subordinazione; la censura del ricorrente lamentava un errato accertamento della subordinazione, che la Corte di cassazione ha ritenuto da riesaminare alla luce dell'orientamento secondo cui il rapporto in questione è subordinato.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova della subordinazione; la censura verteva sulla valutazione della prova compiuta dalla Corte territoriale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o contraddittoria, doglianza assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 229 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta confessione della controparte circa le ore di disponibilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze non contestate o ammesse.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le ammissioni del Ministero avevano valore confessorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in motivazione per rinviare al precedente di legittimità di riferimento.
L. n. 1023/1969
Indicata come fonte originaria della disciplina dei docenti civili delle scuole militari della Marina e dell'Aeronautica.
d.lgs. n. 66/2010
Richiamato come fonte attuale della disciplina, in particolare gli artt. 1035 e ss. del Codice dell'ordinamento militare.
artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010
Richiamati per affermare che la disciplina del rapporto con i docenti civili delle scuole militari è quella speciale del lavoro subordinato pubblico.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
Richiamata per il principio di non discriminazione nella retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato.
direttiva 99/70/CE
Richiamata come fonte di recepimento della clausola di non discriminazione nei rapporti a tempo determinato.
Massime di principio
- Il rapporto dei docenti civili incaricati con convenzioni annuali presso scuole militari va qualificato, in linea di principio, come rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, soggetto alla disciplina speciale di settore.
- Nell'accertamento della subordinazione, il giudice deve valutare complessivamente gli elementi istruttori e non isolare singoli indici sintomatici, avendo riguardo soprattutto all'eterodirezione e all'inserimento del prestatore nell'organizzazione del datore di lavoro.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un principio di diritto risolutivo, gli ulteriori motivi risultano assorbiti e non devono essere esaminati.
- Il principio di non discriminazione in materia di lavoro a termine può operare anche mediante comparazione con dipendenti a tempo indeterminato di altro ministero o comparto, se il confronto è fondato su elementi sostanziali equivalenti e non sussistono ragioni obiettive di differenziazione.
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