Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18539/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disposizione di confisca delle opere abusive contenuta nella sentenza ex art.444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contravvenzione di cui all'art.44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.380/2001 (fatte salve le ipotesi di lottizzazione abusiva), l'unica sanzione conseguente è l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il quale esclude la possibilità di disporre la confisca; inoltre ha censurato l'assenza di motivazione specifica sulla confisca, essendosi il Tribunale limitato a richiamare l'art.240 c.p. senza spiegare le ragioni dell'ablazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca delle opere abusive, eliminando la misura ablativa. Ha dichiarato, ai sensi dell'art.624 c.p.p., l'irrevocabilità della statuizione di condanna e dell'ordine obbligatorio di demolizione e ripristino già disposti nel dispositivo della sentenza di merito; quindi la condanna e l'ordine di demolizione rimangono efficaci, mentre la confisca è stata soppressa.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rilevato che la sentenza ex art.444 va equiparata a pronuncia di condanna; quindi le statuizioni conseguenti alla condanna, come l'ordine di demolizione, sono obbligatorie anche in questa fattispecie

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia)

    Per le contravvenzioni previste da questa disposizione (diverse dalla lottizzazione abusiva) l'unica sanzione che consegue obbligatoriamente è l'ordine di demolizione e ripristino; tale ordine è incompatibile con l'applicazione della confisca del manufatto

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per giustificare la confisca; la Corte di legittimità rileva che il richiamo è insufficiente se non corredato da motivazione che giustifichi l'applicazione della misura ablativa, soprattutto quando l'illecito edilizio comporta obbligo di demolizione

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Usato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione di condanna e dell'ordine di demolizione e riduzione in pristino nonché per disporre l'annullamento senza rinvio della sola confisca

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Norma relativa alla tutela dei beni culturali menzionata tra i reati per i quali è stata applicata la pena concordata; presente come reato contestato ma non decisiva ai fini della questione specifica sulla confisca in materia edilizia

  • art. 349 cod. pen.

    Norma penale richiamata tra i reati contestati nella sentenza di merito; la pronuncia di Cassazione non modifica la condanna per i reati ma riguarda esclusivamente la legittimità della confisca delle opere abusive

Massime di principio

  • In materia edilizia, per le contravvenzioni previste dall'art.44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.380/2001 (salvo la lottizzazione abusiva), l'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è la sanzione obbligatoria e prevalente e rende incompatibile l'applicazione della confisca del manufatto
  • Una sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. è equiparata a una condanna: le statuizioni consequenziali obbligatorie (come l'ordine di demolizione) devono essere disposte e sono sottratte alla disponibilità delle parti
  • La confisca può essere disposta solo se la normativa e la motivazione della sentenza consentono espressamente l'ablazione; un generico richiamo all'art.240 c.p. senza specifiche ragioni non è sufficiente quando l'illecito edilizio determina l'obbligo di demolizione
  • Se il giudice di merito dispone confisca nel caso in cui la legge prevede invece l'obbligo di demolizione, la Cassazione può annullare la parte relativa alla confisca senza rinvio, lasciando ferme la condanna e l'ordine di demolizione
  • In una situazione analoga è opportuno contestare la confisca sia sul profilo di illegittimità normativa (incompatibilità con l'ordine di demolizione) sia su quello motivazionale (mancanza di motivazione adeguata ai sensi dell'art.240 c.p.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.