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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34809/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli chiedendo: 1) per tutti, censura sulla determinazione del momento di cessazione della permanenza del reato associativo dedotto fino ad aprile 2019 e, in particolare, l'illegittimità della considerazione del sequestro di marijuana di luglio 2016 come dies ad quem; 2) per alcuni (Michele e Stefano Fusco, Merola, Nespoli) l'omessa o insufficiente rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della contrazione temporale dell'operatività dell'associazione e la mancata valutazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. (pena base, risalenza temporale, condotta post delictum, prevalenza delle attenuanti); 3) per Merola, la mancata notifica nei termini del decreto di citazione a giudizio in appello e violazione del diritto di difesa; 4) per Teresa Vitolo, carenza motivazionale sulla determinazione della pena e mancata corretta applicazione dei criteri di individualizzazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili/infondati i ricorsi. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello in sede di rinvio che ha fissato la cessazione della permanenza dell'associazione al luglio 2016 (sequestro di 27,439 gr. di marijuana nella disponibilità del sodale Erjon Bixi) e che non risultano elementi probatori convincenti della prosecuzione dell'attività associativa oltre tale data fino all'aprile 2019. La Cassazione ha inoltre ritenuto legittima la valutazione che esclude rilievo decisivo al ritrovamento della 'cimice' nella vettura di Vitolo nel gennaio 2016 e ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale secondo cui la mera cessazione dell'attività investigativa non determina di per sé il dies ad quem. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la Corte di rinvio abbia motivato adeguatamente la mancata rideterminazione generalizzata delle pene per gli altri imputati e la congruità delle pene determinate (compresa la rideterminazione per Teresa Vitolo), ribadendo la ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena ai sensi degli artt.132 e 133 c.p. Infine la doglianza di Merola sulla notifica è stata dichiarata inammissibile per tardività dell'impugnazione del vizio (nullità sanata dalla mancata deduzione nel giudizio di rinvio).

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che la natura permanente del reato implica verifica della persistenza del vincolo associativo tramite elementi indiziari e organizzativi, anche minimi.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza di appello originaria; norma processuale collegata alla formazione del giudizio d'appello.

  • art. 628 cod. proc. pen.

    Invocato come parametro di censura sui motivi di decisione in sede di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte lo utilizza per valutare la meritevolezza dei rilievi sulla cessazione della permanenza e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per i vizi di motivazione denunciati (lett. e) e b)); la Corte dichiara inammissibili le censure che non superano il vaglio di motivazione richiesto in Cassazione.

  • art. 429 comma 1 e art. 174 cod. proc. pen.

    Richiamati nella doglianza di Merola sulla notifica: la Cassazione osserva che il vizio dedotto in appello non è stato tempestivamente inciso nel giudizio di rinvio e pertanto la doglianza è inammissibile.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nell'applicare i criteri previsti, purché motivi adeguatamente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena base e per il bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia valutato correttamente e motivato la scelta sulla pena e sul mancato ribaltamento del bilanciamento già operato dal Tribunale.

  • art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della procedura cartolare d'appello in emergenza Covid: la tardiva deduzione del vizio di notifica deve essere sollevata tempestivamente, pena sanatoria della nullità.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al ne bis in idem e al rischio di nuovo processo per fatti successivi alla data finale indicata nell'imputazione; la Corte spiega l'effetto di una contestazione 'chiusa'.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nella discussione sull'effetto della condotta post delictum e delle confessioni in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la valorizzazione richiede motivazione e verifica della effettiva incidenza sulla capacità a delinquere.

  • Protocollo 7 CEDU, art. 4 (ne bis in idem)

    Evocato dai ricorrenti per garantire che non si possa essere sottoposti a nuovo processo per lo stesso fatto storico; la Corte chiarisce che la scelta del pubblico ministero di indicare una data finale nella contestazione delimita l'oggetto del giudizio e consente nuovo processo per condotte successive.

Massime di principio

  • In caso di reato permanente (es. associazione finalizzata al narcotraffico) il giudice deve accertare la cessazione della permanenza sulla base degli elementi probatori prodotti: la mera chiusura delle indagini o la cessazione dell'attività investigativa non determinano automaticamente il dies ad quem.
  • Se l'imputazione indica esplicitamente una data finale ('sino al...' o 'fino ad aprile 2019'), il pubblico ministero deve provare la persistenza del reato fino a quella data; se tale prova manca, il principio in dubio pro reo opera a favore dell'imputato.
  • Il rinvenimento di stupefacente nella disponibilità di un sodale, unitamente a elementi che ne dimostrino il ruolo organico (es. preposto all'acquisto/custodia), può costituire indice significativo del protrarsi dell'associazione fino alla data del rinvenimento.
  • La determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze aggravanti/attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione si censura solo il difetto di motivazione o l'arbitrarietà manifesta.
  • Una breve partecipazione temporale non esclude la configurabilità del reato associativo se il contributo del partecipante è significativo e emerge l'affectio societatis; non è richiesto un arco temporale esteso.
  • I vizi di forma e di notifica nelle fasi di impugnazione, specialmente nelle procedure emergenziali (es. cartolarizzazione durante la pandemia), devono essere tempestivamente eccepiti nel primo atto utile: la mancata eccezione ne determina spesso la sanatoria.
  • La scelta del pubblico ministero di contestare il reato con formula 'chiusa' delimita l'oggetto del giudizio e può consentire che eventuali condotte successive siano perseguite separatamente senza violare il principio ne bis in idem.

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