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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, insieme ad altro coimputato, per diffamazione quale direttore responsabile di un contenuto diffamatorio pubblicato da un giornalista. Ha proposto appello contro la condanna. La Corte d'appello, tuttavia, pur riportando correttamente il suo nominativo nell'intestazione e pur essendo state depositate conclusioni scritte, ha motivato e deciso soltanto sulla posizione dell'altro appellante, dichiarandone la prescrizione e confermando nel resto la sentenza di primo grado, con omissione totale di qualsiasi pronuncia sulla posizione del ricorrente. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p.; violazione del principio devolutivo ex art. 597 c.p.p.; violazione dell'art. 598-bis c.p.p. per mancata considerazione delle conclusioni scritte; violazione dell'art. 157 c.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato a suo carico maturata nel corso del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva integralmente pretermesso la posizione processuale del ricorrente, omettendo di menzionarlo nello svolgimento del processo, nella motivazione e nel dispositivo, nonostante l'appello fosse stato proposto anche da lui. Ha qualificato tale omissione come vizio radicale, oltre il mero difetto di motivazione, e ha affermato che il reato era ormai estinto per prescrizione, senza che il ricorrente avesse allegato un concreto e attuale interesse a ottenere una formula assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, poiché permaneva una statuizione in presenza di parte civile e veniva meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile nel processo penale, la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'ampiezza dell'esposizione dei motivi di ricorso

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    esprime l'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario; la sua omissione integra violazione di legge quando la motivazione manchi del tutto

  • art. 597 c.p.p.

    norma sul principio devolutivo dell'appello, ritenuta violata per la mancata pronuncia sui motivi dell'appellante

  • art. 598-bis c.p.p.

    richiamato in relazione al rito cartolare e all'omessa considerazione delle conclusioni scritte

  • art. 157 c.p.

    richiamato per la prescrizione del reato, maturata nel corso del giudizio

  • art. 57 c.p.

    evocato come titolo di responsabilità del direttore responsabile per omesso controllo

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    la Corte afferma che, in mancanza di un concreto e attuale interesse del ricorrente, non può disporsi il proscioglimento nel merito

  • art. 578, comma 1, c.p.p.

    impone di decidere sull'impugnazione agli effetti civili anche dopo l'estinzione del reato

  • art. 622 c.p.p.

    base del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quando la sentenza penale viene annullata per prescrizione senza statuizioni penali ulteriori

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello omette integralmente di pronunciarsi sulla posizione di uno degli appellanti, il vizio non è un semplice difetto di motivazione ma una violazione di legge per mancanza della motivazione imposta dall'art. 125, comma 3, c.p.p..
  • Il giudice dell'appello deve decidere su tutti i capi e motivi devoluti dagli impugnanti: la totale pretermissione di una posizione processuale determina l'illegittimità della decisione.
  • Quando il reato è ormai estinto per prescrizione e l'imputato non alleghi un interesse concreto e attuale a una decisione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la cassazione annulla senza rinvio agli effetti penali.
  • In presenza di statuizioni civili, l'estinzione del reato non elimina automaticamente la necessità di decidere sugli effetti civili; se viene meno la base penalistica della cognizione, la causa va rinviata al giudice civile competente.
  • Nel giudizio di legittimità, quando siano dedotti errores in procedendo, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti per verificare la fondatezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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