Sentenza n. 690/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale dello scrutinio finale della Classe 3^ E del Liceo Linguistico redatto all'esito degli Esami per Debito Formativo in data -OMISSIS-, comunicato in data 31.10.2022 in esito all'istanza di accesso agli atti 24.10.2022, con il quale il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione di Mazzucchi Alice alla Classe superiore Quarta in seguito alle prove di recupero effettuate; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dello scrutinio finale relativo agli esami per debito formativo, con non ammissione della studentessa alla classe superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale dello scrutinio finale della classe terza di un liceo linguistico, adottato all'esito delle prove di recupero del debito formativo e comunicato a seguito di un'istanza di accesso agli atti, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, consequenziali o connessi. Nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dai ricorrenti prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, secondo cui la parte può disporre dell'azione e dichiarare il venir meno dell'interesse fino a tale momento. Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse, poiché il processo amministrativo non è diretto all'accertamento oggettivo dell'illegittimità dell'atto in assenza di uno specifico interesse processuale. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non gli attribuisce uno specifico ruolo nella decisione di improcedibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione determina l'improcedibilità del ricorso, poiché la parte dispone dell'azione e può rinunciare alla prosecuzione del giudizio per venir meno dell'interesse alla decisione.
- Nel processo amministrativo il giudice non può proseguire d'ufficio il giudizio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva diretta ad accertare l'illegittimità dell'atto indipendentemente dall'interesse di parte.
Come è indicizzato
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