Cassazione Penale, Ordinanza n. 21117/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo i motivi generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono formulate in modo del tutto generico, perché consistono in affermazioni astratte e non indicano specifiche ragioni di diritto né puntuali dati di fatto idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. La motivazione di merito viene ritenuta invece sufficiente, non illogica e accompagnata da un adeguato esame delle deduzioni difensive, richiamandosi in particolare le pagg. 1 e 2 della decisione di appello. Dal testo non è possibile individuare il reato contestato.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione deve essere specifico, confrontarsi con la decisione impugnata e indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i dati fattuali posti a sostegno della censura.
- Sono inammissibili le doglianze meramente astratte o assertive, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di merito.
- La Corte di cassazione non accoglie censure di manifesta illogicità quando la motivazione impugnata risulti comunque sufficiente, non illogica e idonea a dare conto dell'esame delle deduzioni difensive.
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