Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23977/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bolzano del 14/12/2021 che aveva assolto Helt Toni dal reato di guida senza patente perché il fatto non costituiva reato a seguito della depenalizzazione. Il Procuratore Generale ha dedotto errore di applicazione della legge penale sostenendo che, quando ricorre la recidiva nel biennio, la fattispecie di guida senza patente (art. 116 c.15 cod. strada) non è stata depenalizzata dall'entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016 e costituisce un reato autonomo: la recidiva nel biennio è elemento costitutivo. Il ricorrente ha documentato l'esistenza di una precedente contestazione amministrativa del 28/7/2016, ritenuta definitivamente accertata, invocando che ciò avrebbe escluso l'effetto depenalizzante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza del Procuratore Generale fosse generica: il ricorrente si è limitato ad allegare il mero decorso dei termini di impugnazione della precedente contestazione amministrativa senza indicare con precisione le fonti di prova o quali atti il Tribunale avesse valutato per fondare la recidiva nel biennio. Pertanto non è stato fornito un quadro probatorio utile a dimostrare che la recidiva fosse stata correttamente accertata e rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie come reato, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della Strada (d.lgs. n.285/1992)

    La disposizione sanziona la guida senza patente; la sua applicazione penale è incidente quando ricorre la recidiva nel biennio, che può trasformare la contravvenzione in fattispecie penalmente rilevante (secondo la giurisprudenza citata).

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (norme di depenalizzazione e modifiche)

    "art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8"

    Ha introdotto misure di depenalizzazione per alcune contravvenzioni, riducendo l'area del diritto penale; tuttavia la depenalizzazione non opera quando la fattispecie è resa penalmente rilevante dalla ricorrenza della recidiva nel biennio.

  • art. 5 d.lgs. 5/15 gennaio 2016, n. 8 (richiamato in sentenza per la nozione di recidiva)

    "la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio"

    La normativa integra la nozione di recidiva estendendone l'accertamento anche alle violazioni amministrative definitivamente accertate entro il biennio, rendendo dunque possibile che una precedente sanzione amministrativa definitiva configuri la recidiva penalmente rilevante.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 4, n. 42285/10.05.2017 e altre)

    "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato."

    La giurisprudenza conferma che la mera contestazione amministrativa non basta: è necessario un accertamento definitivo della violazione precedente per integrare la recidiva nel biennio e sottrarre la fattispecie all'area della depenalizzazione.

Massime di principio

  • La recidiva nel biennio può rendere penalmente rilevante la guida senza patente nonostante norme di depenalizzazione: la recidiva è elemento costitutivo della fattispecie aggravata.
  • Per provare la recidiva nel biennio non è sufficiente la mera contestazione amministrativa: è necessario che la precedente violazione sia stata definitivamente accertata (decisione giudiziale irrevocabile o violazione amministrativa divenuta definitiva).
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente (pubblico ministero) deve indicare con precisione le fonti e le prove su cui si basa l'allegazione di recidiva (atti, provvedimenti, documenti probatori), altrimenti il ricorso è soggetto a inammissibilità per genericità.
  • Quando il giudice di merito assolve per depenalizzazione, il punto centrale per il proseguimento dell'azione penale è dimostrare che la ricorrenza temporale e l'effettivo accertamento della precedente violazione rendono operativa l'eccezione alla depenalizzazione.
  • Nella valutazione probatoria occorre distinguere tra atto di mera contestazione e atto che abbia acquisito efficacia definitiva: solo quest'ultimo integra la recidiva idonea a incidere sulla qualificazione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.