Sentenza n. 68/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 02.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “Rocco - Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI del 2 ottobre 2025, relativo all'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui assegna al minore 18 ore di sostegno su 30 ore settimanali di frequenza
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI deducendo l'illegittimità dell'assegnazione di sole 18 ore di sostegno, a fronte di una disabilità grave e di una necessità di supporto continuativo per l'intero orario scolastico. Il PEI stesso riconosceva che il minore non poteva frequentare senza la guida del docente di sostegno; analoghe risultanze emergevano dalla relazione dell'istituto e dal verbale del GLO, che evidenziava la necessità di un supporto per tutto l'orario scolastico. Sono stati dedotti, in sostanza, violazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché illogicità, contraddittorietà e difetto di adeguata motivazione del PEI. È stata inoltre contestata la mancata richiesta, da parte dell'istituzione scolastica, di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto, necessari per assicurare la copertura integrale delle ore di frequenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, poiché assegnava 18 ore pur riconoscendo la necessità di un supporto continuativo e pur risultando dal GLO la necessità della copertura dell'intero orario scolastico. Il diritto all'insegnante di sostegno è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato; carenze di organico o risorse non possono giustificare la riduzione del sostegno quando la documentazione individuale e il GLO attestino la necessità della copertura integrale. Il PEI deve contenere una proposta motivata e individualizzata delle ore di sostegno, coerente con la documentazione sanitaria, il profilo di funzionamento, gli obiettivi del progetto educativo e l'effettivo utilizzo delle risorse. Il dirigente scolastico deve attivarsi tempestivamente per richiedere i posti in deroga quando l'organico di diritto non sia sufficiente. Nel caso concreto l'Amministrazione non ha dimostrato di aver effettuato tale richiesta. Il TAR ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto del minore all'assistenza secondo la quantificazione del GLO e condannato l'Amministrazione ad attribuire il numero di ore necessario, corrispondente alla copertura integrale delle ore di effettiva frequenza. Ha ordinato l'esecuzione entro quindici giorni e nominato, in caso di inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Alle persone con disabilità è riconosciuto il diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; quando la compromissione dell'autonomia rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La disposizione collega la condizione di disabilità accertata al diritto alle prestazioni di sostegno e, nei casi di necessità assistenziale permanente, continuativa e globale, al sostegno intensivo.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Le disposizioni costituiscono la base normativa del diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, compreso il personale docente specializzato.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve essere elaborato dal GLO, basarsi sulla condizione di disabilità e sul profilo di funzionamento e contenere una proposta motivata delle ore di sostegno necessarie al progetto educativo individualizzato.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare il fabbisogno e richiedere tempestivamente le risorse, comprese quelle in deroga, quando necessarie per attuare il PEI.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di impartire le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza e l'effettività della tutela, incluso l'ordine di riedizione del PEI e di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 3, comma 5-bis, l. 104/1992
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
È richiamato quale base per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto necessario a realizzare le misure previste dal PEI.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
È richiamato quale fondamento della possibilità di istituire posti aggiuntivi o in deroga per assicurare il sostegno secondo le effettive esigenze.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
È richiamato per l'adeguamento degli organici alle effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 81 Cost.
L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere opposto dal giudice per negare la tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l'attuazione del progetto educativo individualizzato è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere limitato per mere ragioni finanziarie, carenze di organico o disfunzioni organizzative dell'amministrazione.
- Il PEI è illegittimo quando assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello risultante necessario dal GLO e dalla stessa documentazione contenuta nel PEI, senza una motivazione individualizzata, coerente e logicamente verificabile.
- La necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell'intero orario scolastico; tuttavia, quando il GLO e il PEI attestano che il minore può frequentare e svolgere il percorso educativo solo con assistenza continuativa, la riduzione delle ore deve essere specificamente motivata e non può fondarsi sulla sola disponibilità dell'organico di diritto.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale e richiedere all'ufficio scolastico regionale i posti di sostegno in deroga necessari per attuare il PEI. In mancanza di prova della richiesta, la mancata copertura integrale può costituire violazione dell'art. 10 del d.lgs. 66/2017.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI; non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni, per esigenze indistinte della classe o per sostituire docenti assenti.
- In caso di mancata esecuzione della sentenza che riconosce il diritto alle ore di sostegno, il giudice può ordinare la riedizione del PEI e l'assegnazione delle risorse entro un termine breve, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
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