Cassazione Penale, Ordinanza n. 21750/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata, emessa all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputata dal delitto di falsa testimonianza applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., anziché pronunciando assoluzione nel merito per insussistenza del fatto. Con il ricorso si deducevano quattro censure: i primi, secondo e quarto motivi riguardavano la valutazione del materiale probatorio, in particolare la portata del verbale di pronto soccorso, le asserite contraddizioni della parte civile e le dichiarazioni rese dall'imputata, sollecitando una rivalutazione in fatto; il terzo motivo lamentava la mancata valutazione di una memoria difensiva, che però risultava indirizzata al pubblico ministero e non al Tribunale, essendo finalizzata a ottenere l'archiviazione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi 1, 2 e 4 si risolvessero in censure di merito, perché chiedevano una diversa lettura degli elementi probatori senza evidenziare illogicità manifesta della motivazione della sentenza resa in abbreviato, la quale aveva già esaminato elementi documentali. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la memoria difensiva era destinata al pubblico ministero e non al giudice del dibattimento, con finalità di archiviazione, sicché non imponeva una autonoma valutazione da parte del Tribunale. Ne è seguita l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 384 c.p.
richiamato come causa di non punibilità applicata dal giudice di merito in relazione al reato di falsa testimonianza, in luogo dell'assoluzione nel merito richiesta dal ricorrente
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenti statuizioni processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che sollecitino una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata ha motivato in modo non manifestamente illogico e ha già esaminato gli elementi rilevanti, anche documentali.
- La mancata considerazione di un atto difensivo non integra vizio decisivo quando l'atto non era rivolto al giudice tenuto a decidere sul merito, ma al pubblico ministero, con finalità diversa e prodromica alla richiesta di archiviazione.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su contestazioni di merito e su doglianze non decisive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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