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Ordinanza

Ordinanza n. 5584/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 6 agosto 2026, n. 461, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 17 agosto 2026, con oggetto: “Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate - Determinazioni per l’esercizio 2026”; b) se e in quanto occorra, della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 31 agosto 2026 con cui è stato costituito il “Tavolo Tecnico regionale in materia di radioterapia” e sono stati designati i componenti rappresentativi del settore privato accreditato; c) se e in quanto occorra, della nota del Direttore UOC dell’Asl Salerno del 4 settembre 2026 prot. ASLSA-0225036-2026, recante la richiesta di trasmissione della documentazione elencata, al fine di procedere alla stipula dei contratti per il 2026 in seguito alla DGR 461/2026; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202605526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta regionale Campania n. 461 del 6 agosto 2026, che ha determinato le prestazioni di radioterapia erogabili dalle strutture private accreditate per il 2026, nonché atti connessi relativi al tavolo tecnico regionale e alla stipula dei contratti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la delibera regionale che ha stabilito le prestazioni di radioterapia per il 2026, contestando in particolare l'insufficienza del budget assegnato e l'irragionevolezza del suo mantenimento invariato nonostante il significativo aumento delle tariffe. Ha inoltre impugnato, ove occorra, la costituzione del tavolo tecnico regionale e la richiesta dell'ASL di documentazione ai fini della stipula dei contratti per il 2026. La questione centrale è se il budget invariato possa compromettere il fabbisogno assistenziale programmato e i livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di prestazioni radioterapiche salvavita.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né i motivi di ricorso. Ha disposto l'acquisizione, dalla ricorrente e dalle amministrazioni resistenti, di chiarimenti documentati sulla possibile compromissione dei livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di radioterapia, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha rinviato la decisione sulla misura cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e, nelle more, ha confermato fino a tale udienza gli effetti del decreto cautelare n. 2399/2026. Il giudice ha rilevato che l'aumento delle tariffe non comporta di per sé l'obbligo regionale di incrementare il budget, ma che la scelta può essere sindacata se, per prestazioni salvavita, il budget invariato renda impossibile garantire il fabbisogno assistenziale programmato.

Massime di principio

  • L'aumento delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate non determina, di per sé, un obbligo della Regione di aumentare il budget assegnato, poiché la programmazione sanitaria e la fissazione dei tetti di spesa rientrano nella discrezionalità regionale, da esercitare entro le risorse disponibili e gli equilibri di finanza pubblica.
  • Quando si tratta di prestazioni salvavita, la determinazione regionale del budget invariato è sindacabile se può rendere impossibile soddisfare il fabbisogno assistenziale programmato o compromettere i livelli essenziali di assistenza; in tale ipotesi assumono rilievo l'illogicità della scelta, la carenza istruttoria e l'eventuale violazione degli obblighi di garanzia dell'assistenza sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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