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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28742/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione che, in una controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per IVA 2005, aveva accolto il ricorso dell'Ufficio con rinvio alla CTR Campania, ritenendo ammissibile l'appello dell'Agenzia. La società ha dedotto un errore di fatto risultante dagli atti, sostenendo che la precedente decisione era fondata sulla supposizione inesatta della regolare notificazione del ricorso per cassazione, mentre in realtà la notifica sarebbe stata eseguita presso un indirizzo assolutamente errato e non riferibile né al difensore né alla società, con conseguente mancata partecipazione della parte privata al giudizio di cassazione. La resistente si è costituita con controricorso. La Corte ha però rilevato che la censura non rispettava l'autosufficienza e, comunque, non integrava l'errore percettivo revocatorio, poiché la notificazione al procuratore domiciliatario nei precedenti gradi era da considerarsi valida e risultava comunque giunta a buon fine, essendo il ricorso ritirato presso lo studio del difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato, in via preliminare, che la doglianza non era adeguatamente autosufficiente quanto alla dedotta errata notificazione; in ogni caso ha escluso la sussistenza dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la notificazione presso il procuratore domiciliatario, pur contestata, non era priva di riferimenti al destinatario e risultava effettuata in modo idoneo a portare l'atto nella sfera di conoscibilità del difensore. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa

    La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo, assolutamente evidente e rilevabile dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti del giudizio, che abbia indotto a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato; il fatto non deve essere stato oggetto di dibattito processuale e l'errore deve incidere solo sulla pronuncia della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, non una rivalutazione del contenuto giuridico o probatorio della decisione.
  • Non è configurabile revocazione quando la questione dedotta abbia formato oggetto del dibattito processuale o quando la censura miri, in sostanza, a contestare la correttezza della decisione e non un mero errore percettivo.
  • La revocazione contro una decisione della Corte di cassazione può riguardare soltanto errori interni al giudizio di legittimità e non errori che attengono al contenuto della sentenza di merito.
  • La notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario nei precedenti gradi di giudizio è idonea a perfezionarsi quando sia comunque riconducibile al destinatario e l'atto sia entrato nella sua sfera di conoscibilità; non basta la deduzione di un indirizzo non esattamente indicato se la notifica ha comunque raggiunto lo studio del difensore.
  • Il ricorso per cassazione o per revocazione deve essere autosufficiente nel rappresentare i fatti processuali decisivi, consentendo alla Corte il controllo immediato delle allegazioni.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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