Cassazione Penale, Sentenza n. 41937/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che, pur avendo parzialmente accolto l'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. unificando alcuni reati per il vincolo della continuazione, ha omesso di esaminare e decidere in ordine alla richiesta espressa di applicazione della continuazione anche ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019 (rilasciata dopo riforma del Tribunale di Gela 4 luglio 2018) evidenziata nel provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti dalla Procura di Gela del 22 aprile 2022. Si censura quindi violazione di legge (art. 81 c.p., art. 671 e art. 125 comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione per omessa trattazione di una specifica doglianza decisiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio di motivazione: ha rilevato che il GIP non ha preso in considerazione la specifica richiesta del difensore riguardante la sentenza del 9 luglio 2019, configurando una mancanza motivazionale che incide sulla tenuta logica dell'intero provvedimento. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in diversa composizione, ordinando che l'istanza ex art. 671 c.p.p. venga riesaminata e la lacuna motivazionale colmata. La Corte ha lasciato al GIP la piena libertà di apprezzamento sulla questione sostanziale della continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma evocata come fondamento procedurale dell'istanza di unificazione delle pene per continuazione; la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare specificamente le richieste formulate ai sensi di questa disposizione
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di continuazione tra più delitti e alla determinazione della pena unica; la censura del ricorrente era volta a ottenere l'applicazione di tale disciplina anche ai reati indicati nella sentenza del 9 luglio 2019
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza come norma processuale relativa alle modalità di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che vi sia stata una carenza motivazionale in violazione del dovere di affrontare specifiche doglianze decisive
sentenza Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013
Citata come motivo per disporre il rinvio al GIP in diversa composizione, ossia per rispettare principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla composizione e/o ripetizione del giudizio
Massime di principio
- Se il ricorrente formula una specifica istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (applicazione della continuazione), il giudice dell'esecuzione è tenuto a prendere espressamente in considerazione e a motivare sul punto; l'omessa trattazione della richiesta configura vizio di motivazione.
- Un difetto motivazionale che riguarda l'omessa considerazione di doglianze specifiche e decisive compromette la tenuta logica dell'intero provvedimento e giustifica l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- La Corte che annulla per carenza motivazionale può rinviare il giudizio al medesimo grado in diversa composizione, lasciando al giudice destinatario la piena libertà di valutazione sulla sostanza della richiesta, purché l'istruttoria e la motivazione siano complete.
- Per preservare efficacia dei rimedi, chi propone istanza di unificazione/continuazione deve esplicitare chiaramente tutte le sentenze e i provvedimenti che si ritengono rilevanti e chiedere espressamente la pronuncia su ciascuno, così da evitare omissioni che possano ritardare o compromettere l'accoglimento.
- La citazione di precedenti costituzionali o giurisprudenziali può influire non sul merito della continuazione ma sulla modalità di trattazione e sulla composizione del giudice chiamato a decidere in sede di riesame.
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