Sentenza n. 2778/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del diniego opposto alla completa ostensione della documentazione relativa alla aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata, quale aggiudicataria della procedura per l’affidamento del “servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (contact center, front office e back office) per l’Azienda Ospedaliera dei Colli” (CIG B325DA2B36) e, segnatamente, della delibera di aggiudicazione della gara de qua, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e della nota pec dell’Amministrazione resistente del 25 febbraio 2026 (doc. 1 - delibera di aggiudicazione n. 109 del 18.02.2026; doc. 2 - comunicazione delibera di aggiudicazione; doc. 3 - nota pec del 25.02.2026); - di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta; nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera dei Colli all’ostensione integrale della documentazione della controinteressata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ostensione integrale della relazione tecnica e della documentazione dell'aggiudicataria, con oscuramento di oltre il 90% della relazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato il diniego opposto dall'Azienda Ospedaliera dei Colli all'accesso integrale alla documentazione dell'aggiudicataria, in particolare alla relazione tecnica e alle giustificazioni, rese disponibili solo in forma largamente oscurata. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e 24, comma 7, della l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza. Secondo la ricorrente, la sua collocazione tra i primi cinque concorrenti le attribuiva un interesse qualificato all'accesso, presunto dalla legge, e comunque la documentazione era indispensabile per verificare la legittimità dell'attribuzione dei punteggi e per predisporre la difesa in giudizio. Ha inoltre censurato l'adesione acritica dell'amministrazione alle dichiarazioni dell'aggiudicataria, che aveva invocato genericamente la tutela del proprio know-how e di segreti tecnici e commerciali senza individuare specifiche informazioni riservate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria beneficiano di un regime ostensivo privilegiato, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse differenziato, salvo il limite rappresentato da comprovate esigenze di tutela di segreti tecnici o commerciali. Tale limite richiede l'individuazione di informazioni specifiche, dotate di oggettivi caratteri di segretezza, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a conferire un vantaggio concorrenziale. Non è sufficiente il generico richiamo all'originalità del progetto, al know-how o al carattere centrale della relazione tecnica nell'attività aziendale. La stazione appaltante deve compiere un autonomo e discrezionale apprezzamento sulla validità e pertinenza delle ragioni di riservatezza, motivando il bilanciamento tra segretezza e trasparenza; nel caso concreto, invece, si è limitata ad aderire acriticamente alle dichiarazioni dell'aggiudicataria, prive di specificità e di adeguato supporto dimostrativo. Il TAR ha ritenuto altresì assolto, nei limiti consentiti dall'oscuramento quasi integrale, l'onere della ricorrente di dimostrare la necessità della documentazione per la difesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e l'ha condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
Il testo richiama il comma 5.
La disciplina dell'accesso nelle procedure di affidamento impone di bilanciare l'esigenza difensiva con la tutela dei segreti tecnici e commerciali; per gli operatori utilmente collocati in graduatoria l'interesse all'accesso assume particolare rilievo.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Il testo richiama il comma 2.
Gli atti di gara sono resi disponibili attraverso la piattaforma digitale agli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, secondo il regime ostensivo privilegiato richiamato dal giudice.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La tutela della riservatezza non può impedire l'accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, secondo il bilanciamento operato dal giudice.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della necessità di garantire l'accesso alla documentazione indispensabile per la difesa in giudizio.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento, gli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria beneficiano di un interesse all'accesso presunto dalla legge e non devono dimostrare uno specifico interesse differenziato e qualificato per ottenere gli atti di gara previsti dalla disciplina applicabile.
- La tutela dei segreti tecnici o commerciali può giustificare l'oscuramento dell'offerta solo quando siano individuate informazioni specifiche, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a conferire un effettivo vantaggio concorrenziale; il generico richiamo al know-how, all'originalità dell'offerta o alla sua rilevanza aziendale non è sufficiente.
- La stazione appaltante non può recepire acriticamente la dichiarazione di riservatezza dell'operatore economico, ma deve compiere un autonomo e motivato apprezzamento sulla validità e pertinenza delle ragioni opposte, bilanciando trasparenza, accesso e tutela della concorrenza.
- Quando l'accesso è richiesto per verificare la legittimità dell'aggiudicazione e predisporre la difesa, la documentazione può essere sottratta all'ostensione solo in presenza di un segreto tecnico o commerciale concretamente dimostrato; l'onere dell'istante di provare l'indispensabilità deve essere valutato considerando anche il grado di oscuramento già imposto dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →