Cassazione Penale, Sentenza n. 08024/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, a fronte di decreto penale di condanna, ha disposto la sostituzione con lavoro di pubblica utilità della sola pena detentiva (6 giorni di arresto) lasciando inalterata la sanzione pecuniaria. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione per la mancata conversione dell'ammenda in lavoro di pubblica utilità e la mancata emissione del decreto di giudizio immediato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 53 L. 689/1981 come novellato (anche in combinato con l'art. 71, comma 1, lett. a) del Dlgs. 150/2022) ed ha confermato che, nel caso concreto, il giudice poteva sostituire solo la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità e non la sanzione pecuniaria. Ha altresì escluso vizio per la mancata emissione del decreto di giudizio immediato, osservando che la relativa previsione era stata abrogata dalla novella del Dlgs. 19/03/2024 n.31 e che, comunque, i presupposti per l'adozione di quel decreto non sussistevano. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 53 L. n. 689/1981
il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater"
Stabilisce i limiti e le tipologie di sostituzione delle pene detentive; la norma, come interpretata in sentenza, consente la sostituzione con lavoro di pubblica utilità per le pene detentive entro i limiti previsti, ma non estende automaticamente la sostituzione alle pene pecuniarie salvo casi specifici.
art. 71 comma 1 lett. a) Dlgs. n. 150/2022
Ha novellato e coordinato le disposizioni sulla sostituzione delle pene (richiamando e integrando l'art. 53 L. 689/1981), confermando i limiti applicativi in relazione alla durata delle pene detentive e le ipotesi di sostituzione con lavoro di pubblica utilità.
art. 56-bis e art. 56-quater L. n. 689/1981
Prevedono modalità di determinazione e conversione delle sanzioni pecuniarie e la disciplina connessa alla sostituzione delle pene; la Corte ha ritenuto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si applichi alle pene detentive e non, in via ordinaria, alle sanzioni pecuniarie.
art. 459 c.p.p. (commi 1-bis e 1-ter) e Dlgs. 19/03/2024 n.31
Richiamate le disposizioni che regolano i rapporti con il decreto penale e le istanze successive; la novella del Dlgs. 19/03/2024 n.31 ha eliminato la previsione del decreto di giudizio immediato richiamata dal ricorrente, incidendo sui presupposti procedurali contestati.
art. 186 comma 9-bis Codice della Strada
Norma specifica che, per il caso della guida in stato di ebbrezza, prevede la possibilità che la sostituzione possa comprendere anche le pene pecuniarie; la Corte distingue questa ipotesi speciale dall'ordinaria disciplina prevista dall'art. 53 L. 689/1981.
art. 54 Dlgs. 28 agosto 2000 n.274
Disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità; la Corte richiama anche la giurisprudenza che ha regolato la conversione della pena pecuniaria in giorni di lavoro nei casi speciali (es. ragguaglio di 250 euro a un giorno).
art. 616 cod. proc. pen.
Ripartizione delle spese processuali: norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre, in caso di inammissibilità non per colpa, il versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale principio disponendo il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La sostituzione con lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 53 L. 689/1981 si applica ordinariamente alle pene detentive entro i limiti stabiliti e non alle sanzioni pecuniarie, salvo specifiche norme speciali (es. art. 186 c.d.s.) che dispongano altrimenti.
- In sede di decreto penale di condanna, l'istanza di sostituzione può riguardare la pena detentiva ma non la multa, a meno che una norma speciale non consenta espressamente la conversione anche della sanzione pecuniaria.
- La mancata emissione di un 'decreto di giudizio immediato' non costituisce automaticamente vizio se la normativa che lo prevedeva è stata modificata o abrogata e se i presupposti sostanziali per la sua adozione non sussistono.
- Quando un ricorso in Cassazione risulta inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, anche se non in mala fede, può essere disposto un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende secondo i parametri giurisprudenziali e costituzionali.
- In ipotesi dubbie o complesse, è essenziale verificare se esistano norme speciali che derogano alla disciplina generale della conversione delle pene (ad esempio disposizioni del codice della strada), poiché esse possono autorizzare trattamenti diversi rispetto alla regola generale.
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