Cassazione Penale, Sentenza n. 34273/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 22/05/2025 che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 28/02/2025, la quale aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 7/04/2023-6/10/2023. Il provvedimento negativo si fondava sul fatto che, durante gli arresti domiciliari (controllo del 30/05/2023), erano stati rinvenuti 2,1 grammi di hashish nell'abitazione, elemento ritenuto indicativo della mancata adesione all'opera di rieducazione. Il ricorrente sostiene che la sostanza era stata acquistata prima dell'inizio della detenzione e, quindi, non rilevante per valutare il comportamento tenuto nel semestre; contesta altresì la mancata valutazione complessiva dell'evoluzione della personalità durante il periodo considerato e l'assenza di spiegazione su come la conservazione dello stupefacente avrebbe inciso sul giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale che, pur ammettendo la versione del condannato circa la disponibilità anteriore della sostanza, ha ritenuto comunque l'assenza di adesione all'opera di rieducazione in quanto il condannato avrebbe dovuto distruggere lo stupefacente. La Corte ha precisato che la conservazione di una piccola quantità di stupefacente, acquistata prima della detenzione e priva di rilevanza penale autonoma, non ha la stessa capacità significatoria di una ricaduta nel reato; inoltre, quando la pena è scontata agli arresti domiciliari e manca il trattamento rieducativo istituzionale, la valutazione deve mirare all'esame del comportamento complessivo e dell'evoluzione della personalità. Poiché il provvedimento impugnato si è limitato a un riferimento a una presunta violazione di prescrizioni non formulate e non ha svolto la valutazione complessiva richiesta, la decisione è stata annullata e rinviata.
Norme richiamate
Cassazione Penale, Sez. I, Bastone
n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245
La ricaduta nel crimine può indicare la mancata adesione all'opera di rieducazione durante il periodo per il quale si richiede il beneficio
Cassazione Penale, Sez. I, Tabet
n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522
Conferma che la commissione di nuovi fatti delittuosi assume rilievo ai fini della valutazione dell'adesione rieducativa
Cassazione Penale, Sez. I, Troisi
n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430
Giurisprudenza che individua la ricaduta nel crimine come segnale negativo ai fini del beneficio
Cassazione Penale, Sez. I, De Witt
n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743
Precedente richiamato sul rapporto tra recidiva o fatti nuovi e valutazione dell'atteggiamento rieducativo
Cassazione Penale, Sez. I, Apostol
n. 5739 del 08/01/2013, Rv. 254550
Richiama i criteri per valutare la rilevanza di condotte avverse ai fini dei benefici penitenziari
Cassazione Penale, Sez. I, Di Cataldo
n. 13412 del 19/02/2021, Rv. 281057-01
Principio chiave: quando la pena viene espiata agli arresti domiciliari e manca il trattamento rieducativo in istituto, il giudice deve valutare il comportamento complessivo e l'evoluzione della personalità, non il mero rispetto di prescrizioni formali
Massime di principio
- Se la sostanza rinvenuta è stata acquisita prima dell'inizio della detenzione, il giudice deve motivare come e perché quel fatto influenzi la valutazione sull'opera di rieducazione nel periodo detentivo
- La semplice conservazione di una quantità modesta di stupefacente senza rilevanza penale autonoma non equivale automaticamente a una ricaduta nel crimine e non può di per sé essere decisiva per negare benefici
- Per i detenuti agli arresti domiciliari, l'assenza del trattamento rieducativo istituzionale impone al giudice una valutazione globale dell'evoluzione della personalità e del comportamento complessivo nel semestre di riferimento
- Il diniego di un beneficio fondato su un'asserita violazione di prescrizioni non formulate è motivazione insufficiente; occorre indicare il nesso causale tra la condotta contestata e la mancanza di rieducazione
- La giurisprudenza considera rilevante la commissione di nuovi reati durante il periodo per cui si chiede il beneficio, ma il giudizio deve sempre essere adeguatamente motivato e proporzionato alla gravità e alla rilevanza del fatto
- In casi simili è opportuno produrre e documentare elementi probatori sulla data di acquisizione della sostanza e sul comportamento complessivo tenuto durante il semestre per ottenere una valutazione favorevole
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