Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore dipendente nei confronti della società datrice di lavoro e accolta sia in primo grado sia in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'accoglimento della domanda. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la proposta di definizione camerale ex art. 380-bis c.p.c. e la richiesta della ricorrente di decisione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c., la società ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c.; il lavoratore non ha aderito alla rinuncia. Il motivo decisivo trattato dalla Corte riguarda gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione del processo e regolazione delle spese; la Corte affronta anche il profilo dell'ulteriore contributo unificato, escludendone l'applicazione in caso di rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e non accettata dalla controparte. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato altresì ribadito che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la celebrazione del procedimento in camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente
art. 391 c.p.c.
impone la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso
art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.
in mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, giustifica la condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo anche se il controricorrente non vi aderisce.
- In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, il ricorrente che ha provocato il giudizio di legittimità può essere condannato alle spese.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile analogicamente.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali in materia di impugnazioni non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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