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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08611/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza su rapporti tra società finalizzati a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle entrate notificò alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando IVA ritenuta indebitamente detratta per acquisti inseriti in una frode carosello. La contribuente aveva acquistato prodotti elettronici da una società ritenuta realmente operativa ma inserita in una catena fraudolenta con società filtro; i beni erano poi stati ceduti a una società slovena. La CTP accolse il ricorso della società, la CTR respinse l'appello dell'Ufficio ritenendo provato il coinvolgimento della cedente nella frode ma non quello della cessionaria, neppure sotto il profilo della colpevole inconsapevolezza. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La società resistette, deducendo anche tardività del ricorso dell'Ufficio e, in controricorso, la nullità dell'avviso per mancato contraddittorio, ma senza ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha escluso preliminarmente l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia per tardività, affermando che la sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie opera automaticamente e in modo identico per Amministrazione e contribuente. Nel merito ha ritenuto fondati i motivi dell'Ufficio: la motivazione della sentenza d'appello era intrinsecamente contraddittoria e comunque errata nell'applicazione delle regole probatorie in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, poiché aveva valorizzato elementi che avrebbero dovuto semmai condurre a ritenere la consapevolezza o colpevole inconsapevolezza del contribuente e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola occasionalità di tre ordini. La doglianza della società sul contraddittorio è stata ritenuta inammissibile perché proposta solo in controricorso, senza ricorso incidentale e senza specifico supporto nei passaggi della sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia per nuovo esame dell'appello erariale e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    La sospensione dei termini di impugnazione e riassunzione per la definizione agevolata delle controversie tributarie opera automaticamente e senza distinzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

  • L. n. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata e della sospensione dei termini.

  • artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati come parametri della dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione nel processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e del vizio di nullità dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come norma di riferimento per il motivo di ricorso sulla nullità della sentenza.

  • artt. 17, 18, 19, 21 e 54, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati per censurare la decisione d'appello in tema di detrazione IVA e presupposti impositivi nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come norma di riferimento per il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato per escludere che la sentenza penale di assoluzione producesse effetti decisivi nel giudizio tributario, avuto riguardo alla formula assolutoria adottata.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie opera automaticamente e in modo non discriminatorio per entrambe le parti del processo, inclusa l'Amministrazione finanziaria.
  • La motivazione è apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di seguire il percorso logico-giuridico della decisione o presenta passaggi tra loro inconciliabili.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni e con elementi oggettivi specifici, sia l'inserimento dell'operazione in un circuito fraudolento sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del contribuente.
  • Solo se l'Ufficio assolve tale onere il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per estraniarsi dalla frode e di essere stato incolpevolmente ignaro della reale natura dell'operazione.
  • La mera regolarità formale della contabilità, la consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non bastano, da soli, a provare la buona fede del cessionario in presenza di indici seri di frode.
  • Nelle frodi carosello anche una singola operazione può essere rilevante ai fini del coinvolgimento del contribuente; non è logicamente decisivo, di per sé, il carattere occasionale o il numero limitato degli ordini.
  • La produzione di una sentenza penale assolutoria non è automaticamente decisiva nel giudizio tributario quando non escluda i profili di colpevole inconsapevolezza rilevanti ai fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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