Cassazione Penale, Sentenza n. 40673/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha reintegrato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di El Farssani, revocando la sostituzione precedente con arresti domiciliari e braccialetto elettronico. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125 e 546 c.p.p.), lamentando che il Tribunale avrebbe accolto acriticamente le argomentazioni del pubblico ministero, travisato elementi di fatto (tra cui l'errata attribuzione di disponibilità dell'abitazione), non valutato adeguatamente la collaborazione confessorio-collaborativa del ricorrente, la disponibilità al braccialetto elettronico, l'autorizzazione al lavoro e l'accordo ex art. 444 c.p.p., e non aver considerato che la misura alternativa fosse eseguibile in altra regione a oltre 500 km dal luogo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Il Giudice di legittimità ha valutato che i profili prospettati dalla difesa si risolvevano in una rivalutazione del merito e non in vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Venezia ha esaminato e correttamente svalutato gli elementi di novità (collaborazione, disponibilità di abitazione, braccialetto, autorizzazione al lavoro, patteggiamento) ritenendoli insufficienti a modificare in senso favorevole il quadro cautelare, avendo considerato la gravità del fatto (detenzione a fini di spaccio di rilevanti quantitativi di cocaina, rapporti con ambienti deviati delle forze dell'ordine), la non esaustività/contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, il brevissimo periodo trascorso dall'arresto e la persistenza dei legami con ambienti criminali. La Corte ha inoltre affermato che il giudice dell'appello non è tenuto a motivare specificamente sull'idoneità del «braccialetto elettronico» quando ritiene, in radice, che qualsiasi misura alternativa sia inadeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Costituisce il titolo del reato contestato (detenzione a fini di spaccio). La Corte richiama la gravità dei fatti in relazione ai quantitativi di cocaina sequestrati come base per la valutazione delle esigenze cautelari.
art. 310 cod. proc. pen. (appello in sede cautelare)
Fondamento procedurale per il riesame in sede di appello delle misure cautelari: il Tribunale d'appello può ripristinare la custodia in carcere se ritiene insufficienti gli elementi posti a base dell'affievolimento.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte però sottolinea che non si tratta di un vizio formale di motivazione, ma della proposta di una diversa valutazione del merito, non sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione: la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e delle scelte motivazionali del giudice del merito.
art. 299 cod. proc. pen.
L'istanza di modifica della misura può contenere elementi di novità; tuttavia il giudice può valutarli e ritenere che non siano sufficienti a giustificare l'affievolimento della misura.
art. 80 T.U. stupefacenti (aggravante)
La presenza o meno dell'aggravante è rilevante per la gravità del fatto; nel caso di specie la Corte osserva che l'aggravante non è stata utilizzata dal Tribunale come base motivazionale, né risultava decisiva nel percorso motivazionale.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che individua le esigenze cautelari; la Corte conferma che se il giudice ritiene che nessuna misura alternativa possa assicurare tali esigenze, non è obbligato a motivare separatamente sull'inefficacia del braccialetto elettronico.
art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)
L'accordo per l'applicazione della pena può essere valutato dal giudice ma, nel caso concreto, l'entità della pena concordata è coerente con la gravità del fatto e non determina di per sé l'adeguatezza della misura cautelare alternativa.
Giurisprudenza: Sez.6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016 (Rv. 265891)
Sez.6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891
Principio richiamato: il giudice che rigetta la sostituzione della custodia carceraria con arresti domiciliari e braccialetto non è obbligato a motivare specificamente sull'inidoneità del dispositivo elettronico, trattandosi di una modalità ordinaria dell'esecuzione domiciliare.
Giurisprudenza: Sez.4, n. 15939 del 14/03/2024 (Rv. 286343 - 01)
Sez.4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma la natura ordinaria del braccialetto elettronico e la non necessità di motivare specificamente la sua inadeguatezza quando si ritiene in radice che gli arresti domiciliari non siano idonei.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice del merito: i ricorsi che chiedono una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione.
- Offrire la disponibilità al braccialetto elettronico o documentare autorizzazioni al lavoro e la mancanza di violazioni comportamentali non è automaticamente decisivo: il giudice può ritenere tali elementi insufficienti se permangono gravi indizi di pericolosità o legami con ambienti criminali.
- L'esistenza di elementi di novità (dichiarazioni confessorie, istanza ex art. 299 c.p.p., patteggiamento) impone al giudice di valutarli; però spetta al giudice del merito decidere se tali elementi eliminano le esigenze cautelari, e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se viziata nella logica o nel diritto.
- Quando il giudice ritiene che nessuna misura alternativa sia idonea a garantire le esigenze cautelari (es. prevenzione della reiterazione), non è obbligato a motivare separatamente sull'inefficacia di singoli strumenti di controllo (come il braccialetto elettronico).
- In caso di diniego di attenuazione della misura cautelare, le circostanze favorevoli sopravvenute (assenza di violazioni durante arresti domiciliari, lavoro autorizzato, offerta di strumenti di controllo) possono costituire la base per una nuova istanza motivata al giudice procedente e, se negata, per un immediato appello cautelare, fornendo prove concrete e argomentazioni sul nesso tra questi elementi e la concretà del pericolo di reiterazione.
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