Cassazione Civile, Ordinanza n. 24641/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del decreto di accompagnamento alla frontiera adottato dalla Questura di Siena in esecuzione di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di un cittadino straniero. Il ricorrente ha dedotto di avere presentato, mesi prima, una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, documentata da ricevuta, e ha sostenuto che tale domanda gli attribuisse il diritto di permanere in Italia sino alla decisione amministrativa sulla richiesta. Ha quindi censurato la convalida dell'accompagnamento alla frontiera, assumendo la violazione dell'art. 19, comma 1.1, TUI, del principio di non refoulement e degli artt. 3 e 8 CEDU. La Corte ha ricostruito la motivazione del provvedimento impugnato e ha rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato la deduzione relativa alla domanda di protezione speciale e al correlato divieto di espulsione, pur essendo tale circostanza stata specificamente allegata a verbale d'udienza. La decisione richiama i precedenti di legittimità secondo cui, nel giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice deve verificare eventuali cause ostative all'esecuzione dell'espulsione e può compiere un accertamento incidentale sul diritto dello straniero a trattenersi nel territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice di pace avrebbe dovuto considerare l'allegata domanda di protezione speciale e verificare se essa fosse ostativa all'esecuzione dell'espulsione. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, osservando che, essendo decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere adottata, non residuava spazio per un nuovo giudizio. Ha inoltre precisato che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di una pubblica amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese in questa sede; le spese dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Siena ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
Il divieto di espulsione per protezione speciale ha valenza di norma protettiva generale e può impedire l'allontanamento dello straniero quando ne ricorrano i presupposti, imponendo al giudice di verificarne l'eventuale operatività.
art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951
Richiamato come fondamento del principio di non refoulement evocato dal ricorrente.
artt. 3 e 8 CEDU
Richiamati dal ricorrente a sostegno del rischio di violazione dei diritti convenzionali in caso di rimpatrio.
art. 7 d.lgs. n. 25/2008
Indicato come norma che avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di merito in relazione al diritto dello straniero di restare in Italia durante la pendenza della domanda di protezione.
artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998
Richiamati quale base normativa del provvedimento di espulsione e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera.
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
Indicato come base dell'autorizzazione a trattenere lo straniero fino all'accompagnamento effettivo alla frontiera e comunque per il termine massimo previsto.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice deve considerare le cause ostative all'espulsione anche nelle controversie relative all'opposizione/convalida.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Citate come precedente ipotesi in cui già si afferma il dovere del giudice di valutare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Norma sul patrocinio a spese dello Stato che prevede la liquidazione del compenso e delle spese del difensore tramite istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
In caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale; non va quindi disposta condanna alle spese in favore dello Stato in tale ipotesi.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera il giudice non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'espulsione, ma deve esaminare anche eventuali circostanze dedotte che possano impedire l'esecuzione del rimpatrio, come la pendenza di una domanda di protezione o altri diritti ostativi.
- La domanda di protezione speciale, se documentalmente allegata, impone al giudice di considerare l'eventuale diritto dello straniero a permanere sul territorio nazionale fino alla definizione della procedura amministrativa, poiché essa può incidere sulla legittimità dell'allontanamento coattivo.
- Nel procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera è ammissibile un accertamento incidentale sul diritto dello straniero a trattenersi in Italia, in quanto l'oggetto del giudizio riguarda l'esecuzione dell'espulsione e la compressione della libertà personale.
- Quando il termine perentorio per la convalida è già decorso, la cassazione del provvedimento di convalida deve avvenire senza rinvio, perché non residua alcuno spazio per una nuova decisione sul punto.
- In caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, le spese non vengono liquidate in cassazione, ma secondo le regole del patrocinio davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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