Sentenza del 15/02/2017 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Rimborso accise -decadenza - giorno da cui decorre il diritto al rimborso Con riferimento alla decorrenza dell'imposta da rimborsare,l'art. 14, co. 2 del T.U.A. prevede "la richiesta di rimborso, a pena didecadenza, entro due anni dalla data di pagamento", per cui sonorimborsabili solo le imposte relative alle fatture emesse dalla data di domandadi concessione dell'uso esente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta una sentenza completa né indica il dispositivo finale. Viene tuttavia affermato il principio secondo cui il termine biennale decorre dal pagamento dell'accisa e, ai fini del rimborso per uso esente, sono rimborsabili soltanto le imposte relative alle fatture emesse dalla data della domanda di concessione dell'uso esente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso delle accise. L'art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise stabilisce che la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento dell'imposta. Secondo l'interpretazione riportata, il rimborso può riguardare soltanto le imposte relative alle fatture emesse a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione dell'uso esente, e non quelle anteriori.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise (T.U.A.)
la richiesta di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento
La richiesta di rimborso delle accise deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell'imposta. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso descritto, il rimborso è limitato alle imposte riferite alle fatture emesse dalla data di presentazione della domanda di concessione dell'uso esente.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una domanda di rimborso delle accise occorre individuare, per ciascun pagamento, la relativa data e calcolare da essa il termine biennale di decadenza.
- La presentazione della domanda di concessione dell'uso esente non rende automaticamente rimborsabili le accise pagate in precedenza: in assenza di una diversa previsione normativa, il beneficio opera per le fatture emesse dalla data della domanda.
- È opportuno conservare la documentazione che dimostri la data della domanda, delle fatture e dei pagamenti, poiché tali date possono determinare sia l'ambito del rimborso sia il rispetto del termine di decadenza.
- La decadenza è distinta dalla prescrizione: il superamento del termine previsto dall'art. 14, comma 2, può impedire definitivamente l'esercizio del diritto al rimborso per le somme interessate.
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