Cassazione Penale, Sentenza n. 18922/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lionti, detenuto per un cumulo di pene originariamente pari ad anni 15 mesi 5 giorni 20 (poi ridotto a anni 13 mesi 10 giorni 18), condannato per reati tra cui associazione di tipo mafioso e reati satellite, ha proposto istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che, in virtù del riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.), la matrice mafiosa si estendesse a tutti i reati unificati e che quindi l'intera pena fosse soggetta all'ostatività di prima fascia ex art. 4-bis L. n. 354/1975, non consentendo lo scorporo delle pene. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il riconoscimento della continuazione con un reato ostativo non trasforma automaticamente in ostativi tutti i reati unificati e che la parte di pena relativa ai reati non ostativi risultava già interamente espiosa al momento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di procedere allo scorporo del cumulo per verificare se la parte di pena relativa ai reati ostativi fosse stata integralmente espaiata, omissione che rendeva viziata la decisione di inammissibilità. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che impone lo scioglimento del cumulo, quando necessario per valutare l'ammissibilità di benefici penitenziari ostacolati da reati indicati nell'art. 4-bis. Ha inoltre chiarito che il dies a quo per il computo del periodo minimo di pena deve decorrere dal momento in cui risulti completamente espia la pena relativa al reato ostativo (e non semplicemente dall'inizio della detenzione). Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Stabilisce i delitti ostativi che impediscono l'accesso a benefici penitenziari; la Corte ricorda che l'ostatività non si estende automaticamente agli altri reati unificati senza primo verificare lo scorporo del cumulo e l'effettiva espiazione della parte di pena riferibile ai reati ostativi
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma sui benefici (es. affidamento in prova); richiamata in relazione alla valutazione dell'ammissibilità del beneficio alla luce dell'ostatività
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata nella giurisprudenza citata (riferita a benefici alternativi come la detenzione domiciliare) per spiegare i criteri di ammissibilità quando è presente un reato ostativo nel cumulo
art. 671 cod. pen.
Regola la continuazione e l'unificazione delle pene; la Corte segnala che il riconoscimento della continuazione non comporta automaticamente l'estensione dell'ostatività a tutti i reati unificati senza scorporo per valutare l'effettiva espiazione delle singole parti di pena
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore, relativo a vizio di applicazione di norme sostanziali e processuali nella decisione impugnata
Massime di principio
- In presenza di un cumulo/unificazione di pene concorrenti, per valutare l'ammissibilità di benefici penitenziari va effettuato lo scorporo del cumulo per verificare se la parte di pena relativa ai reati ostativi sia stata integralmente espaiata.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.) non trasferisce automaticamente la connotazione di ostatività a tutti i reati unificati: è necessario accertare, dopo scorporo, quali parti di pena siano effettivamente ostative.
- Se la porzione di pena relativa ai reati ostativi è già stata completamente espaiata, il condannato può essere valutato per i benefici; l'ostatività non può essere usata per escludere i benefici in modo indiscriminato sull'intero cumulo.
- Il dies a quo per il computo del periodo minimo di pena richiesto per l'accesso a misure alternative decorre dal momento in cui risulti completamente espia la pena relativa al reato ostativo, non semplicemente dall'inizio della detenzione.
- Se in sede di esame dell'istanza il giudice non procede allo scorporo necessario o non valuta correttamente l'espiazione della parte ostativa, la decisione deve essere annullata e rinviata per nuovo esame.
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