Cassazione Penale, Sentenza n. 43830/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso la liberazione anticipata per i semestri di pena compresi tra gennaio 2019 e luglio 2023. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 4-bis e 54 dell'Ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che la perdurante affiliazione 'ndranghetistica del detenuto (desumibile dal ruolo verticistico e dall'operatività del clan) osterebbe al riconoscimento del beneficio; in subordine ha osservato che, trattandosi di reato permanente contestato in forma aperta, la permanenza avrebbe dovuto ritenersi almeno sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (17/07/2020) e quindi precludere il beneficio per il tempo anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha richiamato che la liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) è un abbuono di pena concesso per semestri quando il detenuto dimostra, con condotta esteriore, una concreta partecipazione al trattamento rieducativo (art. 103, comma 2 reg. es.). Ha poi precisato che, per i condannati per reati associativi di stampo mafioso, la perdurante partecipazione al sodalizio è incompatibile con il beneficio, ma tale persistenza deve essere accertata autonomamente nel procedimento di sorveglianza e non può essere data per scontata. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente rilevato l'assenza, negli atti, di comportamenti indicativi di perdurante affiliazione; inoltre la sentenza di primo grado non ha accertato la persistenza del reato fino alla sua pronuncia. Pertanto la concessione della liberazione anticipata è risultata legittima e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La liberazione anticipata è un abbuono di pena per semestri concesso quando il detenuto dimostra concreta partecipazione al trattamento rieducativo; la valutazione si fonda sulla condotta esteriore e sull'impegno a reintegrarsi socialmente.
regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario
Individua i parametri per valutare la partecipazione al trattamento (impegno a trarre profitto dalle opportunità offerte, mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna) e rinvia al giudice di sorveglianza la valutazione concreta.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma richiamata dal ricorrente: disciplina il trattamento per i condannati per reati di criminalità organizzata; non determina però un divieto automatico di beneficio, essendo necessario un accertamento concreto della perdurante affiliazione da parte del giudice di sorveglianza.
Massime di principio
- La liberazione anticipata si valuta sulla base della condotta esteriore e dell'impegno concreto del detenuto nel percorso rieducativo; non è richiesta la prova di completa risocializzazione.
- Per i condannati per reati di tipo mafioso la perdurante appartenenza al sodalizio ostacola il beneficio, ma tale persistenza deve essere accertata autonomamente nel procedimento di sorveglianza e non può essere data per scontata sulla base della sola qualifica o imputazione.
- Quando il reato è permanente e la contestazione è in forma 'aperta', la data di cessazione della permanenza non coincide automaticamente con la sentenza di primo grado a fini esecutivi: il giudice di esecuzione o di sorveglianza deve verificare se la sentenza di merito ha accertato il protrarsi del reato fino a quella data.
- Gli apprezzamenti del giudice di sorveglianza sulla concessione del beneficio sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge, non sul merito delle valutazioni discrezionali adeguatamente motivate.
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