Cassazione Penale, Ordinanza n. 17353/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/11/2024. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, la congruità della pena irrogata. Il secondo motivo lamentava in modo generico la carenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che il primo motivo era non deducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica; il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché formulato in modo astratto e privo di puntuali ragioni di diritto e di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano idonei a scardinare la decisione d'appello: il primo perché riguardava il trattamento punitivo ed era comunque contrastato da una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena; il secondo perché del tutto generico e non autosufficiente nei suoi contenuti critici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta non decisiva e comunque respinta perché la motivazione della sentenza impugnata sul diniego è stata giudicata sufficiente e non illogica.
art. 133 c.p.
Il controllo sulla pena è stato ricondotto ai criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, rispetto ai quali la motivazione d'appello è stata reputata adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena non può essere accolta se la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente, non illogica e fondata su un adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Il motivo di ricorso che deduce genericamente la carenza di motivazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni astratte, prive dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta.
- Le doglianze che attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio non possono essere veicolate in modo apodittico, ma richiedono una puntuale critica delle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- La motivazione è da considerarsi congrua quando il giudice di merito dà conto in modo espresso delle ragioni del diniego delle attenuanti e della determinazione della pena, rendendo insuperabile la censura in cassazione se non viene indicato un concreto vizio logico o giuridico.
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