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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 2651 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ATTIVITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - Prestazione relative ai servizi postali ed accessorie - Esenzione - Impedimento oggettivo, assoluto e definitivo - Inesigibilità obbligazione IVA - Assenza soggettività passiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a IVA dei servizi connessi alla notifica delle cartelle esattoriali. La società sosteneva che tali attività fossero riconducibili ai servizi postali e alle prestazioni accessorie, esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 16), del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la società non poteva modificare o esaminare i file telematici ricevuti dall'Agente della riscossione né conoscere la natura tributaria o non tributaria delle entrate oggetto delle notifiche; tale impedimento rendeva oggettivamente, assolutamente e definitivamente inesigibile l'eventuale obbligazione IVA.

La decisione

La pretesa impositiva è stata esclusa. Le attività di stampa, imbustamento, notifica, rendicontazione e archiviazione ottica sono state ricondotte ai servizi postali e accessori esenti da IVA. È stato inoltre riconosciuto che l'impedimento oggettivo, assoluto e definitivo a conoscere e modificare i dati trasmessi dall'Agente della riscossione impedisce la concreta esigibilità dell'IVA e, conseguentemente, la nascita della soggettività passiva IVA in capo alla società per tali prestazioni.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 633/1972

    Prestazioni relative ai servizi postali

    Le prestazioni direttamente connesse ai servizi postali, comprese quelle accessorie necessarie alla notifica delle cartelle esattoriali, rientrano nel regime di esenzione IVA.

  • Principio dell'impedimento oggettivo, assoluto e definitivo all'esigibilità dell'IVA

    Quando il prestatore non può intervenire sui dati ricevuti dal committente e non può conoscere la natura delle entrate cui il servizio si riferisce, l'eventuale IVA non è concretamente esigibile; di conseguenza, non sorge la soggettività passiva IVA relativa a tali operazioni.

Massime di principio

  • I servizi strumentali e accessori alla notifica di atti della riscossione possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per i servizi postali, se risultano funzionalmente integrati nell'attività di notificazione.
  • Per valutare il trattamento IVA non conta soltanto la denominazione contrattuale del servizio, ma la sua concreta funzione economica e il collegamento necessario con il servizio postale principale.
  • L'esenzione è particolarmente sostenibile quando il prestatore opera esclusivamente sui dati forniti dall'ente o dall'agente della riscossione, senza poterli modificare né verificare.
  • L'assenza di conoscenza della natura tributaria o non tributaria delle somme oggetto della notifica può escludere l'esigibilità dell'IVA, se l'impedimento è oggettivo, assoluto e definitivo.
  • In situazioni analoghe è necessario documentare dettagliatamente il flusso dei dati, i limiti contrattuali e tecnici dell'attività svolta e l'impossibilità del prestatore di incidere sul contenuto o sulla qualificazione degli atti notificati.

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