Sentenza del 06/05/2016 n. 2651 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTIVITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI - Prestazione relative ai servizi postali ed accessorie - Esenzione - Impedimento oggettivo, assoluto e definitivo - Inesigibilità obbligazione IVA - Assenza soggettività passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IVA dei servizi connessi alla notifica delle cartelle esattoriali. La società sosteneva che tali attività fossero riconducibili ai servizi postali e alle prestazioni accessorie, esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 16), del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la società non poteva modificare o esaminare i file telematici ricevuti dall'Agente della riscossione né conoscere la natura tributaria o non tributaria delle entrate oggetto delle notifiche; tale impedimento rendeva oggettivamente, assolutamente e definitivamente inesigibile l'eventuale obbligazione IVA.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa. Le attività di stampa, imbustamento, notifica, rendicontazione e archiviazione ottica sono state ricondotte ai servizi postali e accessori esenti da IVA. È stato inoltre riconosciuto che l'impedimento oggettivo, assoluto e definitivo a conoscere e modificare i dati trasmessi dall'Agente della riscossione impedisce la concreta esigibilità dell'IVA e, conseguentemente, la nascita della soggettività passiva IVA in capo alla società per tali prestazioni.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 633/1972
Prestazioni relative ai servizi postali
Le prestazioni direttamente connesse ai servizi postali, comprese quelle accessorie necessarie alla notifica delle cartelle esattoriali, rientrano nel regime di esenzione IVA.
Principio dell'impedimento oggettivo, assoluto e definitivo all'esigibilità dell'IVA
Quando il prestatore non può intervenire sui dati ricevuti dal committente e non può conoscere la natura delle entrate cui il servizio si riferisce, l'eventuale IVA non è concretamente esigibile; di conseguenza, non sorge la soggettività passiva IVA relativa a tali operazioni.
Massime di principio
- I servizi strumentali e accessori alla notifica di atti della riscossione possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per i servizi postali, se risultano funzionalmente integrati nell'attività di notificazione.
- Per valutare il trattamento IVA non conta soltanto la denominazione contrattuale del servizio, ma la sua concreta funzione economica e il collegamento necessario con il servizio postale principale.
- L'esenzione è particolarmente sostenibile quando il prestatore opera esclusivamente sui dati forniti dall'ente o dall'agente della riscossione, senza poterli modificare né verificare.
- L'assenza di conoscenza della natura tributaria o non tributaria delle somme oggetto della notifica può escludere l'esigibilità dell'IVA, se l'impedimento è oggettivo, assoluto e definitivo.
- In situazioni analoghe è necessario documentare dettagliatamente il flusso dei dati, i limiti contrattuali e tecnici dell'attività svolta e l'impossibilità del prestatore di incidere sul contenuto o sulla qualificazione degli atti notificati.
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