Sentenza n. 16649/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice in relazione al colloquio orale sostenuto dalla ricorrente - nell’ambito della procedura di “Selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 28 unità titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dirigente medico di primo livello dell’Inail, CCNL, Area funzioni centrali” indetta con determinazione n. 321 del 4 novembre 2025 - che ne ha determinato il mancato superamento e del relativo verbale del 15.12.2025; ove occorra, di tutti i verbali della Commissione e del bando di concorso (Determinazione DCRU Inail 4.11.2025, n. 321), quest’ultimo nella parte in cui omette di prevedere l’onere della Commissione di stabilire i criteri preventivi di valutazione e di sorteggiare i quesiti; della determinazione di conclusione della procedura DCRU Inail 16 gennaio 2026 n. 24 e dell’allegata graduatoria definitiva di merito, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo sul colloquio orale, verbale del 15 dicembre 2025 e atti conseguenti, inclusa la graduatoria definitiva che non comprende la candidata, nell'ambito della selezione comparativa per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 28 dirigenti medici INAIL
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di mancato superamento del colloquio orale, comunicato il 15 dicembre 2025, e gli atti della selezione bandita con determinazione INAIL n. 321 del 4 novembre 2025, conclusa con graduatoria approvata con determinazione n. 24 del 26 gennaio 2026. Ha dedotto: 1) la non pertinenza di due quesiti rispetto al profilo curriculare e professionale di medico fisiatra, in violazione del bando, dei principi di imparzialità, ragionevolezza, buon andamento e par condicio, nonché per sviamento, illogicità, travisamento e difetto di istruttoria; 2) la mancata predeterminazione e il mancato sorteggio delle domande da sottoporre ai candidati, in violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di trasparenza e par condicio; 3) l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione del colloquio, con conseguente violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994, difetto di motivazione del punteggio numerico e violazione della trasparenza. INAIL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che si trattasse di una mera procedura di stabilizzazione, riservata alla verifica di requisiti predeterminati dalla legge.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione: la selezione aveva natura comparativa e la Commissione disponeva di discrezionalità nell'attribuzione del punteggio al colloquio, con conseguente esercizio di potere pubblico, diversamente dalla mera verifica di requisiti legali propria delle stabilizzazioni non concorsuali. Nel merito, ha respinto il primo motivo: l'art. 5 dell'avviso includeva anche le materie attinenti alle competenze istituzionali dell'INAIL e i quesiti su recidiva, ricaduta e malattie tabellate e non tabellate erano pertinenti. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo necessario predeterminare ed estrarre a sorte le domande: anche se il d.P.R. n. 487/1994 non fosse direttamente applicabile alla selezione, le sue garanzie erano applicabili analogicamente in ragione della natura comparativa e selettiva della procedura. Ha accolto il terzo motivo: l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione impediva al voto numerico di costituire motivazione sufficiente. Ha quindi accolto il ricorso, annullato gli atti impugnati in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, imponendo all'INAIL di ripetere il colloquio nel rispetto del vincolo conformativo della sentenza. Spese a carico dell'INAIL, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
Valga, al riguardo, considerare che, anche nel caso in cui la procedura in scrutinio non dovesse ritenersi rientrante tra le “altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e, dunque, nel campo di applicazione diretta del d.P.R. n. 487/1994 (in quanto rivolta a personale già assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato), la normativa de qua sarebbe in ogni caso applicabile alla fattispecie in esame in via analogica, in tal senso deponendo la natura comparativa e selettiva della procedura, da cui la necessità che siano assicurate tutte le garanzie di trasparenza e imparzialità funzionali alla selezione dei migliori candidati.
Le garanzie dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 sulla predeterminazione dei quesiti e dei criteri di valutazione si applicano analogicamente alle procedure comparative e selettive di stabilizzazione anche quando esse non ricadano direttamente nell'ambito di applicazione del regolamento.
art. 3 l. n. 241/1990
Parimenti meritevole di apprezzamento si appalesa il terzo motivo di ricorso con cui viene ancora censurata la violazione della sopra indicata disposizione normativa in ragione della omessa predeterminazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei criteri di valutazione del colloquio al fine dell’assegnazione dei punteggi, posto che, come fondatamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, l’assenza di criteri di valutazione determinati a monte non consente al voto numerico di assurgere a motivazione sufficiente secondo pacifico orientamento giurisprudenziale.
In una selezione comparativa, l'assenza di criteri di valutazione predeterminati rende insufficiente il solo voto numerico quale motivazione del giudizio sul colloquio.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere
Secondo il criterio richiamato dal giudice, le controversie relative all'assunzione spettano al giudice ordinario quando la stabilizzazione comporta soltanto la verifica di requisiti predeterminati dalla legge; una selezione comparativa con valutazione discrezionale, invece, implica esercizio di potere pubblico.
Massime di principio
- La controversia su una procedura di stabilizzazione appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la selezione è comparativa e l'amministrazione esercita discrezionalità nella valutazione dei candidati; resta invece riservata al giudice ordinario la procedura che si esaurisce nella verifica di requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di pubblico potere.
- Le garanzie di trasparenza e imparzialità previste per le procedure selettive, inclusa la predeterminazione e l'estrazione a sorte dei quesiti, possono applicarsi analogicamente a una selezione comparativa di stabilizzazione anche se essa non rientra direttamente nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 487/1994.
- Nelle selezioni con colloquio, la commissione deve predeterminare i criteri di valutazione; in mancanza, il voto numerico non costituisce motivazione sufficiente del giudizio.
- La pertinenza dei quesiti va valutata anche rispetto alle materie indicate dal bando come attinenti alle competenze istituzionali dell'ente, non soltanto rispetto alla specifica specializzazione professionale del candidato.
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