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Interpello

Risposta n. 162 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che il terreno, essendo destinato a usi agricoli e non rientrando nelle zone omogenee A, B, C o D, non integri il presupposto impositivo dell’articolo 35 del DPR n. 327/2001; pertanto, l’indennità di esproprio non dovrebbe essere tassata e il Comune non dovrebbe operare la ritenuta.

Tassazione dell’indennità di esproprio per terreno agricolo destinato a infrastruttura urbana

Il quesito

La contribuente chiede se la plusvalenza derivante dall’indennità di esproprio per un terreno classificato come "verde agricolo" debba essere tassata ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del DPR n. 327/2001, con conseguente ritenuta del 20%, oppure se sia esclusa da imposizione perché riconducibile alla zona omogenea E.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene invece che, nel caso concreto, la destinazione dell’area a infrastruttura pubblica abbia mutato la destinazione urbanistica rilevante e che i terreni rientrino nell’esclusione prevista per la lettera E del DM 1444/1968, in quanto utilizzati per insediamenti da considerare come zona C. Di conseguenza, l’indennità è imponibile come reddito diverso ex articoli 67 e 68 TUIR e il Comune deve applicare la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 35, comma 2, del DPR n. 327/2001.

Indennità di esproprio e tassazione della plusvalenza

L’interpello riguarda il regime fiscale dell’indennità corrisposta per l’esproprio di un terreno originariamente classificato come "verde agricolo" e destinato alla realizzazione di un’infrastruttura urbana. La questione è se la somma percepita sia esclusa da tassazione oppure se generi una plusvalenza imponibile con obbligo di ritenuta da parte del Comune espropriante.

Fattispecie concreta

La contribuente era proprietaria di un terreno poi espropriato dal Comune per la realizzazione di un collegamento pedo-ciclabile tra una zona urbana e un nuovo ponte. Il terreno, secondo la perizia di stima, era ubicato in zona di "verde agricolo" e risultava non edificabile. Per l’esproprio, la contribuente avrebbe ricevuto un’indennità complessiva determinata dal decreto sindacale e dalla stima tecnica allegata.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede se l’eventuale plusvalenza derivante dall’indennità di esproprio debba essere assoggettata a imposta nell’anno di percezione, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del DPR n. 327/2001, oppure se debba considerarsi non imponibile, con conseguente inesistenza dell’obbligo di ritenuta in capo al Comune ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la contribuente, l’indennità non dovrebbe essere tassata perché il terreno rientrerebbe nella zona omogenea E del DM 2 aprile 1968, n. 1444, cioè nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli. La tesi si fonda sulla lettura combinata dell’articolo 35 del DPR n. 327/2001 e della classificazione urbanistica del DM, da cui deriverebbe che l’imponibilità riguarda solo le aree situate nelle zone A, B, C e D.

La contribuente osserva inoltre che il piano urbanistico comunale definisce la zona di "verde agricolo" come area destinata prevalentemente ad usi agricoli; pertanto, tale classificazione sarebbe riconducibile alla zona E. Ritiene infine che non operi l’eccezione interna alla zona E relativa ai casi in cui il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C, poiché il terreno è non edificabile e destinato a un collegamento pedo-ciclabile.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 35 del DPR n. 327/2001, che riproduce, con correttivi formali, la disciplina dell’articolo 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413/1991;
  • l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, che ricomprende tra i redditi diversi le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, corrispettivo di cessione volontaria o risarcimento del danno per acquisizione coattiva;
  • l’articolo 68 del TUIR, per la determinazione della plusvalenza;
  • l’articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che individua le zone omogenee A, B, C, D, E e F;
  • la circolare n. 194/E del 1998, nonché le risoluzioni n. 30/E del 1997 e n. 111/E del 1996;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 8287 del 4 aprile 2018 e altre pronunce richiamate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma che, in generale, l’articolo 35, comma 1, del DPR n. 327/2001 assoggetta a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio per terreni situati in opere pubbliche, edilizia residenziale pubblica o infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee A, B, C e D. Il comma 2 prevede la ritenuta del 20% a titolo d’imposta, salva l’opzione per la tassazione ordinaria.

Richiamando la prassi e la giurisprudenza, l’Agenzia osserva che per stabilire l’imponibilità non basta la generica qualificazione del terreno come agricolo o non edificabile: occorre verificare la concreta collocazione urbanistica dell’area e l’eventuale mutamento di destinazione in virtù degli strumenti urbanistici successivi o del progetto dell’opera pubblica.

Nel caso esaminato, l’area era inizialmente classificata come "verde agricolo", ma è stata destinata alla realizzazione di una infrastruttura pubblica, con dichiarazione di pubblica utilità e classificazione al patrimonio comunale come demanio ramo strade. Secondo l’Agenzia, ciò comporta il mutamento della destinazione urbanistica ai fini fiscali e consente di ricondurre la fattispecie all’esclusione prevista dalla lettera E del DM 1444/1968, cioè alle aree agricole utilizzate per insediamenti da considerare come zona C.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che l’indennità di esproprio percepita dalla contribuente costituisce plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR, con applicazione dell’articolo 35, comma 1, del DPR n. 327/2001. Di conseguenza, il Comune dovrà operare al momento del pagamento la ritenuta del 20% prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

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