Cassazione Civile, Ordinanza n. 02916/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale relativi all'importazione di tombini in ghisa a grafite sferoidale, per i quali l'Amministrazione aveva applicato un dazio antidumping del 2,7% anziché quello del 1,7% corrisposto, ritenendo che la merce fosse stata erroneamente dichiarata come non malleabile. La società importatrice aveva ottenuto in appello l'accoglimento della propria tesi sulla natura del materiale. Successivamente l'Agenzia proponeva revocazione avverso tale sentenza, sostenendo che il giudice di appello fosse incorso in errore di fatto, avendo ritenuto provato che i campioni analizzati dal laboratorio doganale e dal professore universitario fossero i medesimi beni della procedura, mentre si trattava, secondo l'Ufficio, di beni solo similari. La CTR respingeva la revocazione; contro tale decisione l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per avere escluso la sussistenza dell'errore revocatorio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere considerato le argomentazioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in via pregiudiziale, il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque reso percepibile il percorso logico-giuridico seguito e che un'eventuale erronea interpretazione della sentenza revocanda non integra di per sé vizio di motivazione. Ha poi respinto il motivo principale, affermando che l'interpretazione data dalla CTR alla precedente sentenza non era implausibile e che l'asserito errore revocatorio non emergeva dagli atti in modo diretto, immediato e incontrovertibile; inoltre, la mancata riproduzione integrale della precedente sentenza impediva di apprezzare la decisività dell'errore denunciato. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede un errore di fatto risultante dagli atti in modo diretto, immediato e incontrovertibile; non basta una diversa lettura del contenuto della sentenza o una contestazione interpretativa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale può essere dedotto in cassazione quando la sentenza sia affetta da nullità, ma non quando la censura miri solo a contestare l'apprezzamento del giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione; non è apparente solo perché sintetica o non condivisa dalla parte.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o ritenuta errata dalla parte.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non coincide con una diversa interpretazione degli atti o della sentenza: deve trattarsi di un errore di fatto oggettivo, percepibile senza margini di opinabilità e decisivo.
- Se la lettura della sentenza revocanda offerta dal giudice della revocazione è plausibile, l'errore revocatorio non è configurabile, perché manca il carattere di evidenza e incontrovertibilità richiesto dall'istituto.
- Chi deduce in cassazione l'errore revocatorio deve porre la Corte in condizione di valutare la decisività dell'errore denunciato, mediante adeguata riproduzione del contenuto della precedente decisione rilevante.
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