Sentenza n. 11803/2026 - Roma, Sezione 4
per l'esecuzione della sentenza n. 9466 del 19.05.2025 (12126/2024 REG.RIC), con la quale codesto Ecc.mo T.A.R, ha condannato "il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 300 (trecento), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Giuseppe Squillante, dichiaratosi antistatario". e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9466/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 300, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero non si è costituito e non ha eccepito l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inerzia dell'Amministrazione a fronte del giudicato e dell'assenza di contestazioni sull'avvenuto adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca giustificazioni alla propria inerzia, il giudice può dichiarare l’obbligo di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- La mancata esecuzione di una pronuncia passata in giudicato relativa al pagamento di spese processuali e alla refusione del contributo unificato legittima l’azione di ottemperanza da parte del soggetto beneficiario della distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuato nel dirigente dell’amministrazione competente per materia, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello fissato all’amministrazione e subordinando l’intervento alla richiesta della parte interessata.
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