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Sentenza

Sentenza n. 3541/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad su un’istanza del 15 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. La controversia riguardava l’omessa attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, inclusa la mancata fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. La fissazione da parte della sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 13 novembre 2025, ha infatti integrato l’attivazione del procedimento richiesto e ha fatto venire meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo al tempo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e al comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta durante il giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento richiesto e determinare la cessazione della materia del contendere, quando soddisfi integralmente la pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta che realizza integralmente il risultato sostanziale richiesto dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente lunga dell’inerzia e dal comportamento dell’amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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