Sentenza n. 1132/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Interno, del 15 maggio 2026, di ostensione del registro degli eventi critici del CPR di Bari dal 1° gennaio 2026 al 9 marzo 2026, sostituita dalla trasmissione di dati aggregati
Esito
Favorevole al ricorrente (parlamentare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, parlamentare, aveva chiesto il 13 febbraio 2026 copia del registro degli eventi critici del CPR di Bari dal 1° gennaio 2026 fino al riscontro, domandando l’oscuramento dei dati personali idonei a identificare gli interessati. L’Amministrazione ha qualificato la richiesta come accesso civico generalizzato e, invece di esibire il registro, ha fornito elenchi aggregati; il RPCT ha confermato tale soluzione il 15 maggio 2026. La ricorrente ha contestato che il diniego fosse fondato su rischi meramente ipotetici di interpretazioni improprie o strumentali dei dati e di re-identificazione, sostenendo che la documentazione anonimizzata fosse necessaria per un controllo civico dettagliato sulla gestione dei CPR e sulla tutela dei diritti delle persone trattenute. Ha inoltre dedotto che l’accesso civico generalizzato non richiede una legittimazione soggettiva qualificata né una motivazione dell’istanza. L’Amministrazione ha invocato la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e dei dati personali, sostenendo che il registro è funzionale alla sicurezza dei trattenuti, del personale e degli operatori e che l’ostensione avrebbe potuto consentire l’identificazione delle persone coinvolte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifici sia la detenzione del registro da parte della Prefettura, benché formato dal gestore del CPR, sia l’assoggettamento dell’istanza alla disciplina dell’accesso civico. Quanto alla riservatezza, ha applicato l’orientamento secondo cui il diniego o la limitazione richiedono la dimostrazione di un pregiudizio concreto: l’Amministrazione non ha indicato quali ulteriori dati o informazioni avrebbero potuto essere incrociati con il registro per identificare gli interessati, né ha spiegato perché l’oscuramento selettivo di nomi o codici identificativi non fosse sufficiente. Ha quindi escluso che fosse legittimo negare integralmente l’accesso senza valutare l’ostensione parziale. Anche il richiamo all’ordine e alla sicurezza pubblica è stato giudicato generico, non circostanziato e apodittico. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di consentire l’accesso al documento con oscuramento selettivo entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Spese compensate, salvo la restituzione del contributo unificato ai difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla necessità di tutelare l’ordine e sicurezza pubblica, in quanto il relativo pericolo di turbarli viene, diversamente dal riferimento alla “concreta” indicazione delle ragioni che giustificherebbero l’esclusione dell’ostensione, espresso in modo del tutto generico e non circostanziato, risultando, di fatto, apodittico.
Il limite relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica non giustifica il diniego se il pericolo è affermato in modo generico e apodittico, senza indicazione concreta e circostanziata delle ragioni che renderebbero pregiudizievole l’ostensione.
art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013
17. Ed infatti, il paventato pericolo di re-identificazione, su cui si fonda il provvedimento, non è suffragato da alcun elemento di concreto e pratico riscontro, idoneo a configurare, anche solo a livello indiziario, l’eventualità di un pregiudizio rispetto alla tutela dei dati personali dei migranti. L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti.
Il rischio di re-identificazione deve essere supportato da elementi concreti, anche solo indiziari, e l’Amministrazione deve indicare quali dati o informazioni potrebbero consentire l’identificazione; un rischio meramente ipotetico non basta a negare l’accesso.
d.lgs. 33/2013
18. Pertanto, l’Amministrazione non è stata in grado di dimostrare per quale ragione la copia del registro, con oscuramento selettivo dei nominativi, ovvero dei codici identificativi, avrebbe potuto ciononostante esporre gli aventi diritto all’identificazione, escludendo tout-court la possibilità di un accesso parziale, risultante al contrario possibile e doveroso.
Quando la tutela dei dati personali può essere assicurata oscurando nominativi o codici identificativi, l’Amministrazione deve considerare l’accesso parziale e non può escluderlo in modo indiscriminato senza dimostrare che l’anonimizzazione selettiva sia insufficiente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore dei legali della ricorrente (Gennaro Santoro e Giulia Crescini in solido), dichiaratisi antistatari.
Pur compensate le spese di lite, è disposta la restituzione del contributo unificato ai difensori della parte vittoriosa che si sono dichiarati antistatari.
Massime di principio
- Nel regime dell’accesso civico generalizzato, la limitazione o il diniego fondati sulla tutela dei dati personali richiedono la dimostrazione di un pregiudizio concreto, supportato da elementi fattuali e non da un rischio meramente potenziale o indimostrato.
- Quando si invoca il rischio di re-identificazione, l’Amministrazione deve indicare quali ulteriori dati o informazioni potrebbero essere incrociati con il documento richiesto per identificare gli interessati; se l’oscuramento selettivo dei dati identificativi consente di prevenire il pregiudizio, l’accesso parziale deve essere valutato e accordato, salvo dimostrazione concreta della sua insufficienza.
- Il limite dell’accesso civico relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica non può fondarsi su affermazioni generiche: occorre indicare in modo concreto e circostanziato il pregiudizio che l’ostensione determinerebbe.
Come è indicizzato
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