Cassazione Civile, Ordinanza n. 25400/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombenti)
La controversia
La pronuncia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'istituto di credito contro un'ordinanza precedente della Corte di cassazione. Nella decisione da correggere, la motivazione dava atto che le spese di lite seguivano la soccombenza e che esse sarebbero state poste a carico delle parti ricorrenti, risultate soccombenti; tuttavia, nel dispositivo compariva per svista la formula secondo cui era condannata 'la banca ricorrente' al pagamento delle spese processuali. Poiché nel giudizio precedente le ricorrenti erano invece la società e la persona fisica che avevano visto rigettato il ricorso, il dispositivo conteneva un'evidente difformità rispetto alla motivazione e ai dati processuali. L'istante ha quindi chiesto la correzione della parte dispositiva, al fine di rendere l'ordinanza coerente e suscettibile di esecuzione. Non risultano memorie contrarie depositate dalle controparti nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza precedente, la frase erronea 'Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali' debba leggersi come 'Condanna i ricorrenti GAVO SRL e ANSELMI AGOSTINO al pagamento delle spese processuali'. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
artt. 287-288 c.p.c.
La correzione è stata trattata come rimedio esperibile per un errore materiale presente nel dispositivo, suscettibile di rettifica senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
Cass. 24 luglio 2012, n. 12962
L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (...) mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale
La Corte richiama il criterio distintivo tra errore revocatorio ed errore materiale: quando la discrasia deriva da una svista materiale, è praticabile la correzione; quando invece vi è erronea percezione degli atti, opera il diverso rimedio revocatorio.
Cass. n. 12184/2020
È stato affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione contiene un nominativo o una qualificazione palesemente incongrua rispetto alla motivazione e ai dati processuali, l'errore è qualificabile come errore materiale correggibile, se la volontà decisoria emerge chiaramente dal testo complessivo.
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando la rettifica serve solo a rendere il dispositivo conforme alla decisione effettivamente assunta, senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.
- L'errore materiale va distinto dall'errore revocatorio: il primo deriva da una svista di scrittura o trascrizione, il secondo da un'erronea percezione del fatto risultante dagli atti.
- Nel procedimento di correzione, se il contraddittorio risulta ritualmente instaurato e non vi sono contestazioni, la Corte può provvedere alla rettifica senza statuire sulle spese del procedimento.
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