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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08486/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione agli atti esecutivi proposta da una persona fisica, accolta dal Tribunale di Roma, che aveva revocato un’ordinanza di nullità del pignoramento e di improcedibilità dell’esecuzione. Pur essendo risultata vittoriosa nel merito dell’opposizione, la parte privata si è doluta della statuizione sulle spese, perché il Tribunale le aveva compensate integralmente richiamando la complessità delle questioni trattate sull’accertamento della qualità di erede, l’applicazione del regolamento UE 1191/2016 e della legge croata in materia successoria, il rilievo d’ufficio sullo ius postulandi e il mutamento di orientamento della sezione sulla procura alle liti in Italia. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per compensazione delle spese ritenuta illegittima e immotivata, in mancanza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge; con il secondo si lamentava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione fosse fondata su ragioni equitative e su elementi privi di reale consistenza, come la complessità del quadro normativo e il mutamento di indirizzo della sezione. L’ente previdenziale ha resistito e ha anche eccepito l’invalidità della procura alle liti del ricorso per cassazione, per asserita mancanza del requisito di specialità, illeggibilità e mancata indicazione della sentenza impugnata e della data.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di invalidità della procura e l’ha rigettata, ritenendo sussistente il requisito di specialità perché la procura era materialmente congiunta al ricorso, intestata al giudizio di cassazione e formulata in termini sufficientemente ampi da ricomprendere anche l’impugnazione in Cassazione. Ha poi scrutinato congiuntamente i due motivi relativi alle spese e li ha ritenuti infondati: ha ribadito che il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese è un controllo di non implausibilità e che il giudice di merito deve evitare formule stereotipate o ragioni inconferenti, ma nel caso concreto la motivazione del Tribunale era congrua perché faceva riferimento a reali profili di incertezza giuridica, in particolare alle difficoltà interpretative derivanti dal diritto dell’Unione e dalla necessità di verificare la qualità di erede secondo il diritto di un altro Stato, oltre che alla complessità della verifica dello ius postulandi. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla compensazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare l’omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    regola generale sulla soccombenza invocata per contestare la compensazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti e con motivazione adeguata; il sindacato di legittimità è sulla non implausibilità delle ragioni addotte.

  • art. 365 c.p.c.

    richiesto il requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione e per gli atti equiparati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, compresa la decisione sulle spese.

  • art. 1367 c.c.

    evocato come criterio di conservazione per interpretare la procura in modo da attribuirle efficacia.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare gli atti processuali nei casi dubbi.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    la Corte ricorda che la compensazione deve poggiare su ragioni non meramente apparenti o stereotipate; possono rilevare situazioni di assoluta incertezza in fatto o in diritto.

Massime di principio

  • La procura alle liti per il giudizio di cassazione è valida quando è materialmente congiunta al ricorso e, in assenza di elementi univoci contrari, deve essere interpretata secondo un criterio conservativo anche se non indica espressamente la sentenza impugnata o la data.
  • Il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese non consente una rivalutazione piena dell’opportunità della scelta del giudice di merito, ma solo una verifica negativa della non implausibilità delle ragioni addotte.
  • La compensazione delle spese è illegittima quando è sorretta da motivi stereotipati, inconferenti o meramente equitativi, mentre è consentita se il giudice indica reali situazioni di incertezza in fatto o in diritto.
  • Le difficoltà interpretative connesse all’applicazione di un diritto straniero o del diritto dell’Unione, così come la complessità della verifica di presupposti processuali o sostanziali rilevanti, possono costituire ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese, se adeguatamente esplicitate.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della compensazione delle spese è fondata solo se le ragioni esposte non trovano riscontro nelle evidenze di causa o nella giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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