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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10121/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'effetto della decisione di merito già sfavorevole all'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a quattro anni di reclusione e 7.000 euro di multa per tre episodi di porto di esplosivo, contestati in concorso con altri due soggetti e collocati in diverse date e luoghi. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: l'individuazione dei responsabili dei fatti; la valutazione della testimonianza di un dichiarante; la sussistenza dell'aggravante del travisamento dei correi; il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; il mancato accesso ai programmi di giustizia riparativa. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure riproducevano sostanzialmente quelle già proposte in appello, già puntualmente confutate, e comunque erano aspecifiche perché non correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 81 c.p.

    Richiamato come base del concorso formale/continuazione nei capi di imputazione relativi ai tre episodi contestati.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, essendo i fatti contestati in concorso con altri soggetti.

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    Norma incriminatrice del porto di esplosivo, posta a fondamento della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è aspecifica e quindi inammissibile se non si misura con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • Quando la sentenza di merito abbia già confutato in modo puntuale le doglianze difensive, la mera reiterazione di tali rilievi in cassazione non è idonea a introdurre un vizio di legittimità.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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