Sentenza n. 8838/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato documentazione attestante che l’Ambasciata, agendo in autotutela, ha successivamente rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il Tribunale, dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il sopravvenuto rilascio del visto ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della mancata produzione di una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia in camera di consiglio mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il sopravvenuto comportamento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un comportamento o un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- Il rilascio in autotutela del titolo amministrativo richiesto, quando attribuisce integralmente il bene della vita perseguito mediante il ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e non richiede una pronuncia di annullamento sul provvedimento originariamente impugnato.
- La mancata produzione di una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per il suo riconoscimento nello Stato italiano può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
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