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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13927/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Il correntista convenne in giudizio una banca, deducendo di avere pagato somme non dovute per capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto e interessi ultralegali. Dopo anni di rapporti regolari, la banca chiese l’immediato rientro dallo scoperto, incamerò titoli per Euro 6.653,11 e, tramite mandataria, richiese Euro 19.383,77. Il correntista domandò l’accertamento dell’invalidità delle clausole relative a interessi, commissioni e altre remunerazioni, la rideterminazione del saldo e la restituzione degli addebiti illegittimi, chiedendo anche di accertare il superamento del tasso soglia. Il Tribunale di Napoli, all’esito di CTU, accolse la domanda, dichiarò invalide le pattuizioni sui tassi ultralegali e illegittima la capitalizzazione trimestrale, e condannò la banca alla restituzione delle somme incassate in eccedenza. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1529/2015, depositata il 31 marzo 2015, rigettò l’appello della banca. La cessionaria del credito, tramite la mandataria, propose ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione avrebbe riconosciuto la validità dell’accordo scritto che regolava tassi e competenze e disposto il ricalcolo del saldo applicando il tasso pattuito, mentre il dispositivo rigettava integralmente l’appello; il secondo denunciava la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 336 c.p.c. quanto alla condanna integrale alle spese, nell’ipotesi in cui l’appello fosse stato parzialmente accolto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello riconosceva la preesistenza di un accordo scritto sui costi bancari e la validità della clausola relativa al tasso ultralegale pattuito, indicando che il saldo dovesse essere ricalcolato applicando quel tasso ed escludendo soltanto la capitalizzazione; il dispositivo, tuttavia, rigettava integralmente l’appello. Tale insanabile contraddizione determina la nullità della sentenza, in parte qua, per difetto del requisito motivazionale previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c. La sentenza è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza, In parte qua, per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4.

    La nullità processuale è ravvisabile quando la contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo rende difettante il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza, In parte qua, per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4.

    Una sentenza è nulla, nella parte interessata, se la contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo impedisce di individuare una decisione coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo di censura è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

    La nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo può essere denunciata in cassazione ai sensi del motivo processuale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • La contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo, quando la prima riconosce la fondatezza di una censura e indica una conseguente rideterminazione del rapporto, mentre il secondo rigetta integralmente l’impugnazione, determina la nullità della sentenza nella parte interessata per difetto del requisito della motivazione.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo di nullità della sentenza e dispone il rinvio per un nuovo esame, le ulteriori censure che dipendono dalla definizione dell’esito dell’impugnazione restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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