Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9922/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per omessa o insufficiente motivazione in relazione alla mancata valutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. (depositata via PEC il 6/6/2023) e dei documenti allegati. Nella memoria Maneglia confessava attribuendosi l'intera responsabilità e chiedeva l'esclusione della responsabilità della coimputata Metta; era inoltre prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con piena assoluzione della Metta per un episodio analogo. Si censurava inoltre la conferma della colpevolezza di Metta e la mancata concessione delle attenuanti generiche a Maneglia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la conferma della responsabilità della Metta (poste pay intestate a lei e attivate da lei, messaggi minatori firmati "Raffaella", dichiarazione di Maneglia circa spedizioni effettuate da Raffaella) e che la memoria difensiva non aveva introdotto un tema potenzialmente decisivo né una confessione credibile, poiché contrastava con le prove raccolte. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche per Maneglia, la Corte ha ritenuto il motivo di appello e la memoria troppo generici (riferimenti a giovane età, condizioni psichiche e marginalità sociale) e ha confermato la valutazione negativa già svolta in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    La memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 va valutata dal giudice, ma l'omesso esame è motivo di cassazione solo se la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato resta del tutto silente sul punto; nel caso concreto la Corte d'appello ha motivato le proprie conclusioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti e specifici che giustifichino una valutazione premiale; dichiarazioni generiche su giovane età o condizioni personali non sono sufficienti per ottenere il beneficio.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in cassazione per dedurre omessa motivazione: l'azione di cassazione può essere fondata sull'omesso esame di atti o deduzioni solo se rilevanti e decisivi e il giudice è rimasto del tutto silente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la condanna alle spese del procedimento per le parti private che propongono il ricorso quando questo viene rigettato.

  • Giurisprudenza citata: Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019 (Forzini, Rv. 277220)

    Principio secondo cui l'omesso esame di una memoria difensiva è rilevante in cassazione solo se la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è totalmente silente sul punto.

Massime di principio

  • L'omesso esame di una memoria difensiva costituisce motivo di cassazione solo se la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il giudice non si è pronunciato affatto su quel tema.
  • Una confessione o una memoria difensiva depositata poco prima dell'udienza può essere ritenuta non credibile se contrasta con elementi di prova obiettivi; la mera autocollocazione di responsabilità non è automaticamente decisiva.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi concreti e specifici che giustifichino una valutazione premiabile; affermazioni generiche su età o condizioni di vita non bastano.
  • Elementi probatori materiali (es. strumenti finanziari intestati, messaggi firmati, dichiarazioni collegate tra imputati e testi) rafforzano la valutazione di responsabilità e possono giustificare il rigetto di argomentazioni difensive tardive.
  • Se il ricorso per cassazione è rigettato, le parti private ricorrenti possono essere condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cpp.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.