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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale relativa a ritenute d'acconto IRPEF 1994 attribuite alla società M. Fiori s.a.s. di cui M.G. è socio. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'agente della riscossione per tardiva notifica della cartella ai sensi del D.P.R. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. c), e contestava anche la legittimità di agire direttamente nei confronti del socio coobbligato senza ulteriore notifica dell'atto impositivo originario

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito) e, una volta interrotta la decadenza con la notifica della cartella al soggetto obbligato principale, eventuali successive cartelle dirette ai coobbligati hanno natura strumentale ai fini esecutivi e non incidono sulla decadenza già interrotta. La Corte ha inoltre confermato la responsabilità solidale e illimitata dei soci di s.a.s. (art. 2291 c.c.) anche per obbligazioni tributarie, con la conseguenza che non è necessaria la nuova notifica dell'atto impositivo al socio coobbligato per procedere all'esazione. Condanna alle spese e applicazione di contributi unificati secondo D.P.R. 115/2002, art. 13

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito). La notifica della cartella al debitore principale interrompe la decadenza e le successive notifiche ai coobbligati hanno funzione esecutiva e non riavviano la decadenza.

  • Codice civile, art. 2291

    Conferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società in nome collettivo e di s.a.s.; applicata anche alle obbligazioni tributarie in assenza di deroga normativa.

  • Codice civile, art. 2304

    Richiamato per indicare le ordinarie condizioni di responsabilità e sussidiarietà tra società e soci: il debito fiscale del socio si considera, nella sostanza, il medesimo della società di persone, consentendo l'azione esecutiva sul patrimonio del socio senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte per disporre l'aggravio del contributo unificato a carico del ricorrente in ragione della soccombenza e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3 e 5) - motivi di cassazione richiamati

    Articoli invocati dal ricorrente per censurare la presunta errata applicazione della normativa tributaria e la mancata valutazione della decadenza; la Corte ha ritenuto infondate le censure in relazione ai punti di legge oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per le società di persone (s.a.s., snc) i soci sono responsabili in via solidale e illimitata per le obbligazioni tributarie; l'agente della riscossione può quindi escutere il patrimonio dei soci anche se l'atto impositivo originario è stato notificato solo alla società.
  • La decadenza prevista dal D.P.R. 602/1973, art. 25, non si considera maturata se il termine decorre dalla definitiva acquisizione di titolo (passaggio in giudicato della sentenza che decide l'impugnazione); la notifica della cartella al debitore principale interrompe la decadenza.
  • Le successive notifiche di cartelle rivolte ai coobbligati hanno carattere strumentale/esecutivo e sono sottoposte al normale termine di prescrizione; non è necessario che tali notifiche riavviino o incidano sulla decadenza già interrotta.
  • Chi contesta la tardiva notifica ai fini della decadenza deve provare che i termini sono effettivamente spirati computati dalla data di definitività dell'accertamento e che non vi è stata alcuna notifica interruttiva nei confronti del debitore principale.
  • In situazioni analoghe conviene verificare: a) se l'accertamento è divenuto definitivo (passaggio in giudicato); b) se e quando è stata notificata cartella al debitore principale; c) la natura della cartella notificata ai coobbligati (esecutiva) e l'eventuale differenza tra decadenza e prescrizione.

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