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Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’accertamento del diritto ad un equo indennizzo volto a compensare l’ingiusta perdita del potere d’acquisto della retribuzione per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, determinata dal regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente prorogato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dal ritardo nell’avvio delle procedure negoziali per il rinnovo del contratto collettivo a partire dal 24 luglio 2015, data di pubblicazione della sentenza n. 178/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme suindicate, e fino all’effettivo rinnovo del contratto stesso, oltre al riconoscimento di ogni ulteriore diritto relativo alla loro posizione giuridica, economica e previdenziale.

Giustizia amministrativa201902340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omessa corresponsione di un equo indennizzo e di un risarcimento per il pregiudizio economico asseritamente derivante dal blocco della contrattazione collettiva e degli incrementi retributivi nel periodo 2010-2015

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto a un equo indennizzo per la perdita del potere d’acquisto della retribuzione conseguente al blocco della contrattazione collettiva e degli automatismi stipendiali disposto e prorogato dalla normativa richiamata, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’avvio delle procedure negoziali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 e fino al rinnovo dei contratti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la genericità e l’inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che non erano stati indicati, per ciascun ricorrente, il grado, il trattamento economico, l’inquadramento, l’anzianità di servizio, la sede di assegnazione, la durata effettiva del servizio durante il blocco e gli sviluppi di carriera. Tali omissioni avrebbero impedito sia di verificare l’effettiva sussistenza e quantificazione del pregiudizio individuale sia di determinare la competenza territoriale del giudice in relazione alla sede di servizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il ricorso collettivo: tale forma è ammissibile solo in presenza, cumulativamente, dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti e dell’identità delle loro posizioni sostanziali e processuali, con domande identiche, atti aventi lo stesso contenuto e motivi coincidenti. Nel caso concreto, la mancata indicazione degli elementi individuali relativi a ciascun dipendente non consentiva di verificare né il concreto pregiudizio economico né l’omogeneità delle posizioni, la legittimazione e l’interesse personale di ciascun ricorrente. Il giudice ha precisato che l’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non elimina l’onere dei ricorrenti di allegare specificamente i fatti costitutivi della pretesa e la relativa documentazione. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’omessa indicazione delle sedi di servizio impediva di verificare la competenza territoriale del TAR, determinata, per le controversie relative ai dipendenti pubblici, dalla sede di servizio ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    La disposizione è indicata come fonte del regime di sospensione della contrattazione collettiva per il pubblico impiego, successivamente prorogato.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122

    La disposizione è indicata come fonte della proroga del regime di sospensione della contrattazione collettiva e degli automatismi stipendiali.

  • art. 1, comma 453, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    La disposizione è indicata tra quelle che hanno prorogato o trasposto nella legge di stabilità il regime di sospensione delle procedure negoziali relative alla parte economica.

  • art. 1, comma 254, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disposizione è indicata come fonte della proroga della sospensione della contrattazione collettiva fino al 31 dicembre 2015.

  • sentenza Corte costituzionale n. 178/2015

    La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, con decorrenza indicata nella sentenza e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    La competenza territoriale per la controversia relativa alla posizione del dipendente è individuata in base alla sede di servizio; l’omessa indicazione di tale dato impedisce di verificarla.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo collettivo è ammissibile solo quando ricorrono cumulativamente l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti e l’identità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, con identità di oggetto delle domande, contenuto degli atti contestati e motivi dedotti.
  • Chi propone un ricorso collettivo deve allegare, per ciascun ricorrente, gli elementi fattuali e documentali necessari a verificare legittimazione, interesse concreto e personale, omogeneità delle posizioni e fondatezza della pretesa; la natura collettiva del ricorso non consente allegazioni generiche o indistinte.
  • L’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non esonera il ricorrente dall’onere di allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda e non può trasformarsi in un esonero dall’onere probatorio.
  • Quando la competenza territoriale dipende dalla sede di servizio del dipendente, l’omessa indicazione della sede di ciascun ricorrente impedisce di verificare la competenza del tribunale adito e può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso collettivo, ove non sia verificabile l’identità delle posizioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoIncompetenza

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