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Sentenza

Sentenza n. 2236/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento -della Comunicazione di rigetto prot. n. 499 del 23/8/2022 del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE; -della comunicazione del 7/6/2022 successivamente comunicata al Dott. Trisciuzzi a mezzo mail con la quale il Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha comunicato ex art. 10 bis Legge 241/1990 di espressione del parere negativo relativamente all’istanza di riconoscimento della qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE” nonche’ per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere rivalutato e riconosciuto il proprio titolo come abilitante all’esercizio della funzione di insegnante nelle classi A28 (Matematica) in ragione del percorso professionalizzate specificamente conseguito nel campo della Matematica alla luce delle attestazioni conseguite in Spagna.

Giustizia amministrativa202212523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007, della qualifica professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento nella classe di concorso A028, nonché il precedente preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, laureato in scienze agrarie in Italia, aveva conseguito in Spagna un master universitario per la formazione dei docenti delle scuole secondarie, con specializzazione in matematica. Il Ministero spagnolo aveva rilasciato un'attestazione di equivalenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riconoscendogli l'abilitazione all'insegnamento nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, nello specifico dell'agricoltura. Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell'Istruzione italiano il riconoscimento della qualifica per la classe A028, Matematica e Scienze. Il diniego era stato motivato dal fatto che l'attestazione spagnola limitava l'abilitazione al campo specifico dell'agricoltura, non coincidente con l'insegnamento della matematica. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per irragionevolezza e incoerenza, nonché violazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007 e dell'art. 6 l. 241/1990. Ha sostenuto che la propria laurea italiana consentirebbe l'accesso alla classe A028, che il percorso professionalizzante svolto in Spagna era specificamente riferito alla matematica e che il Ministero avrebbe dovuto valutare il titolo effettivamente conseguito, i programmi, le materie e i crediti formativi, anziché fondarsi esclusivamente sull'attestazione dell'autorità spagnola. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui il riconoscimento richiede una valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze possedute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente già poteva insegnare matematica in Italia e che l'interesse concreto perseguito consisteva nell'ottenere il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini di un punteggio maggiore, sostanzialmente come master in matematica. Dalla certificazione rilasciata dal Ministero spagnolo risultava tuttavia che la valutazione complessiva della laurea italiana e del master aveva attribuito una qualifica professionale per l'insegnamento in Spagna nel settore dell'agricoltura, senza riconoscere al master un autonomo valore aggiuntivo quale titolo specialistico in matematica. Il Collegio ha attribuito valore dirimente all'attestazione dell'autorità competente dello Stato estero, in quanto documento ufficiale specificamente idoneo a certificare l'ambito concreto dell'abilitazione professionale conseguita. Ha inoltre escluso il dedotto difetto di istruttoria, poiché il ricorrente non aveva provato di avere trasmesso al Ministero ulteriori documenti attestanti uno specifico percorso abilitante in matematica e non li aveva neppure prodotti in giudizio. Non è stato quindi dimostrato alcun eccesso di potere nella valutazione ministeriale dei contenuti sostanziali del titolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per l'assenza di attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro; il ricorrente ne invocava l'applicazione per ottenere il riconoscimento della qualifica docente per la classe A028.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile al procedimento di riconoscimento della qualifica professionale estera.

  • art. 17 d.lgs. 206/2007

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile alla valutazione della qualifica professionale estera.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato in relazione agli obblighi istruttori e valutativi dell'amministrazione nel procedimento di riconoscimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione ministeriale del preavviso di rigetto.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina europea cui il d.lgs. 206/2007 dà attuazione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'attestazione ufficiale rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante ha valore dirimente nell'individuare l'ambito materiale dell'abilitazione conseguita e le materie concretamente insegnabili.
  • Il riconoscimento della qualifica professionale estera deve riferirsi all'abilitazione effettivamente certificata dall'autorità straniera e non può trasformare una qualifica abilitante all'insegnamento in uno specifico settore in un autonomo titolo aggiuntivo o master relativo a una diversa materia.
  • Chi deduce che l'amministrazione abbia omesso di valutare documenti e contenuti formativi ulteriori rispetto alla certificazione ufficiale deve provare di averli prodotti nel procedimento e deve depositarli nel giudizio; in mancanza, non può dimostrare il difetto di istruttoria o l'eccesso di potere nella valutazione ministeriale.
  • L'amministrazione non è tenuta a riconoscere una qualifica estera per una classe di concorso italiana quando l'attestazione dell'autorità straniera delimita l'abilitazione a un diverso settore disciplinare e non risultano provati ulteriori elementi ufficiali idonei a dimostrare la corrispondenza richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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