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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18598/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento ICI relativi ad annualità diverse, emessi da un Comune con riferimento a un fabbricato di proprietà di una società cooperativa. I ricorsi contro gli avvisi erano stati respinti nei gradi di merito e la Cassazione, con sentenza n. 10807/2016, aveva rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione contro quella sentenza, deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto decisivo il mancato accatastamento nella corretta categoria, senza considerare che la categoria catastale D/10 sarebbe stata attribuita solo successivamente, perché prima non istituita; inoltre ha sostenuto che l'immobile fosse comunque destinato all'attività agricola, come emergerebbe da documenti amministrativi richiamati, e che dunque non avrebbe dovuto essere assoggettato a ICI indipendentemente dalla classificazione catastale. In memoria ha anche invocato la Convenzione EDU, lamentando un eccesso di formalismo rispetto al principio di autosufficienza del ricorso. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che i vizi dedotti non integrano errore revocatorio ma, al più, errore di giudizio o di diritto: la contestazione sul principio di autosufficienza attiene alla valutazione giuridica della Corte e non a una svista percettiva; la seconda censura riguarda una questione controversa e non un fatto incontestabile percepito erroneamente. È stato inoltre escluso che il richiamo alla giurisprudenza CEDU fosse decisivo, poiché la materia fiscale non ricade nei "diritti civili" dell'art. 6 CEDU e, comunque, la sentenza Succi non esclude il principio di autosufficienza in sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società contribuente contro la propria precedente sentenza n. 10807/2016. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma una critica alla valutazione giuridica già compiuta dalla Corte o un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. Di conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie fino a dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio; la Corte ribadisce che possono essere depositate più memorie dalla stessa parte, senza consumazione del potere difensivo scritto, purché nel termine.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente; la Corte ne ammette la considerazione insieme alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva di fatto, immediatamente rilevabile; non è configurabile quando si contesti la valutazione giuridica o interpretativa delle risultanze processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura originaria richiamata dalla ricorrente attiene a violazione o falsa applicazione di legge, quindi a un errore di diritto, non idoneo a fondare revocazione.

  • art. 9 d.l. 557/1993

    Richiamato dalla ricorrente quale norma applicata erroneamente nella sentenza cassata, in tema di presupposti dell'esenzione/assoggettamento ICI di fabbricati rurali o agricoli.

  • art. 23 l. 14/2009

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella precedente decisione.

  • art. 2 d.P.R. 139/1998

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza/istituzione della categoria catastale D/10.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 CEDU

    La Corte afferma che la materia fiscale non rientra, in linea generale, nei "diritti civili" tutelati dall'art. 6 CEDU, pur riconoscendo che la nozione di diritto è autonoma e richiede una controversia su una posizione riconosciuta dall'ordinamento interno.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato in modo distinto dall'art. 6 CEDU; la Corte osserva che tutela il diritto a un ricorso effettivo solo per posizioni giuridiche coperte dalla Convenzione, e non è decisivo nel caso di materia fiscale.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista di fatto, ossia l'affermazione dell'esistenza di un fatto inesistente o dell'inesistenza di un fatto esistente, purché il dato sia incontrovertibile e immediatamente rilevabile dagli atti; non può invece consistere nella diversa valutazione giuridica delle risultanze processuali.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la doglianza riguarda il giudizio della Corte sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché si tratta di una valutazione giuridica e non di un errore percettivo di fatto.
  • La revocazione non è lo strumento per contestare un preteso errore nell'applicazione o nell'interpretazione di norme di diritto o nel criterio di valutazione dei fatti già apprezzati dalla Corte.
  • Nel giudizio di revocazione, il richiamo a pronunce della Corte EDU non è decisivo se la precedente decisione di legittimità ha già applicato correttamente i criteri interni sull'ammissibilità del ricorso e se la questione dedotta non incide su un diritto convenzionale pertinente.
  • In materia fiscale, l'art. 6 CEDU non opera in via generale come parametro diretto dei "diritti civili", pur potendo assumere rilievo quando la controversia riguardi una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento interno e compatibile con la nozione autonoma di "diritto" convenzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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