Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9166/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione 30 marzo 2023, n.207 della REGIONE BASILICATA “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2023: - della deliberazione n° 20230444 in data 28 luglio 2023, avente ad oggetto: “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L.56/2023”.

Giustizia amministrativa202306077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi l'elenco regionale delle aziende soggette al ripiano e il successivo aggiornamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Regione Basilicata relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, gli atti presupposti e la successiva deliberazione regionale di aggiornamento. Ha dedotto l'illegittimità degli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici. In vista dell'udienza, ha chiesto la cessazione della materia del contendere dichiarando di avere versato la quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che il pagamento della quota ridotta determinasse, in senso tecnico, la cessazione della materia del contendere, poiché tale effetto avrebbe potuto derivare unicamente dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati e il pagamento non soddisfaceva la pretesa demolitoria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno per la ricorrente l'utilità concreta della pronuncia giudiziale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Il pagamento della quota ridotta previsto dalla disposizione ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta, determinando la sopravvenuta carenza di interesse, ma non la cessazione tecnica della materia del contendere.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per le peculiarità della controversia e dell'andamento processuale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della res litigiosa per effetto di un intervenuto annullamento d'ufficio o di altra vicenda integralmente satisfattiva della pretesa azionata; il mero pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione non integra, di per sé, tale fattispecie quando la domanda principale è di annullamento dell'atto al fine di evitare qualsiasi pagamento.
  • Il pagamento effettuato dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venire meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall'accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.