Parere n. 482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: a) del decreto K.10/427045 del 26 gennaio 2017 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana; b) della comunicazione prot.n. K10/427045 datata14 ottobre 2016, ai sensi dell’art.10-bis della legge n. 241 del 1990; c) di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o derivato, ivi compresa per quanto possa occorrere la nota informativa datata 15 febbraio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana e degli atti presupposti, connessi e conseguenti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 26 gennaio 2017, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e gli ulteriori atti presupposti. Il diniego è stato fondato sulla presenza di plurimi deferimenti per ipotesi di reato: furto in abitazione aggravato in concorso, percosse, lesioni personali, minaccia, ingiuria, violazione di domicilio, danneggiamento e disturbo o molestie. Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, il difetto e l’incompletezza dell’istruttoria, il difetto di motivazione e l’omessa ponderazione degli elementi favorevoli. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione si sarebbe limitata a considerare i carichi pendenti, senza valutare l’integrazione sociale, lavorativa e familiare, la personalità complessiva, la restituzione del bene sottratto e il risarcimento dei danni, nonché il contesto di conflittualità vicinale nel quale si sarebbero collocate alcune notizie di reato. Ha inoltre lamentato l’erronea indicazione di una fattispecie penale nel provvedimento e il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. La concessione della cittadinanza italiana è stata qualificata come espressione di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile in sede amministrativa di legittimità esclusivamente per vizi di eccesso di potere, quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, e non per valutazioni di merito. L’amministrazione deve valutare i fatti penalmente rilevanti anche nella prospettiva della prevenzione, esaminando la personalità, la condotta di vita e il grado di integrazione dell’interessato. Nel caso concreto, tuttavia, il Ministero ha svolto un autonomo e critico esame delle plurime vicende penali, ritenendole indicative di una non adeguata osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza e ostative al requisito di illesae dignitatis morale e civile. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché rendeva intelligibile il percorso istruttorio e valutativo seguito, senza necessità di una disamina analitica di ogni elemento. È stato inoltre escluso che l’amministrazione si sia limitata a una rilevazione automatica dei precedenti o delle pendenze: le condotte sono state considerate quali fatti storici autonomamente valutabili, anche indipendentemente dall’accertamento definitivo della responsabilità penale. Non è stato ravvisato alcun travalicamento della discrezionalità amministrativa né un vizio di istruttoria o motivazione. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato, essendo la relazione ministeriale stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana implica una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali il travisamento dei fatti o l’inadeguatezza della motivazione, e non per il merito della valutazione.
Valutazione delle condotte penalmente rilevanti
L’amministrazione può considerare i precedenti penali, le informazioni di reato e le condotte storiche dell’interessato anche ai fini preventivi, senza che sia necessario un definitivo accertamento della responsabilità penale, purché tali elementi siano oggetto di un autonomo e critico apprezzamento.
Istruttoria e motivazione del diniego
Nel caso concreto il Ministero ha svolto un vaglio effettivo delle plurime vicende penali e ha fornito una motivazione sufficiente a rendere intelligibili le ragioni del diniego, anche se non analitica rispetto a ogni singolo elemento della posizione del richiedente.
Integrazione nella comunità nazionale
La valutazione dell’idoneità all’inserimento stabile nella comunità italiana comprende la personalità, la condotta di vita e gli aspetti lavorativi, economici e familiari; tuttavia, la presenza di plurime condotte penalmente rilevanti può essere ritenuta prevalente e ostativa al riconoscimento della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992
La concessione della cittadinanza per residenza costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, collegato alla verifica dell’idoneità morale e civile e dell’inserimento dell’interessato nella comunità nazionale.
art. 10-bis legge n. 241 del 1990
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce una garanzia partecipativa nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza; nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994
Il termine di conclusione del procedimento è stato invocato dal ricorrente, ma la relativa doglianza non ha condotto all’annullamento del diniego.
art. 624-bis, comma 1, c.p.
La contestazione relativa al furto in abitazione è stata considerata tra gli elementi penalmente rilevanti valutabili dall’amministrazione.
artt. 581, 582, 612, 594, 614 e 635 c.p.
Le ulteriori ipotesi di reato sono state considerate, unitamente agli altri elementi, quali fatti storici indicativi della condotta dell’interessato.
art. 660 c.p.
Il deferimento per disturbo e molestie è stato incluso nel quadro complessivo delle condotte valutate ai fini del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale base per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e degli eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è espressione di un potere ampiamente discrezionale, nel quale l’amministrazione deve verificare l’idoneità dell’interessato a essere stabilmente inserito nella comunità nazionale; il sindacato sul diniego è limitato ai vizi di legittimità e non può estendersi al merito della valutazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’amministrazione può valutare non solo le condanne definitive, ma anche le notizie di reato e le condotte penalmente rilevanti quali fatti storici, purché proceda a un autonomo e non automatico apprezzamento del loro significato ai fini della personalità e dell’affidabilità dell’interessato.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando rende intelligibile il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e individua gli elementi ritenuti ostativi, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni circostanza dedotta dal richiedente.
- La presenza di plurime condotte penalmente rilevanti può essere ritenuta incompatibile con il requisito di illesae dignitatis morale e civile e giustificare il diniego della cittadinanza anche quando i fatti siano risalenti, se l’amministrazione ne esplicita la rilevanza nel giudizio complessivo sulla personalità e sulla condotta di vita.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un richiedente straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana, della comunicazione dei motivi ostativi e degli atti presupposti. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Fatti e procedimento amministrativo
L’interessato aveva presentato, il 31 dicembre 2013, domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza con decreto del 26 gennaio 2017, valorizzando plurimi elementi di rilievo penale emersi dall’istruttoria:
- un deferimento per furto in abitazione aggravato in concorso, ai sensi dell’art. 624-bis, comma 1, c.p.;
- un deferimento per percosse, lesioni personali, minaccia, ingiuria, violazione di domicilio e danneggiamento, ai sensi degli artt. 581, 582, 612, 594, 614 e 635 c.p.;
- un deferimento per disturbo e molestie, ai sensi dell’art. 660 c.p.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo la falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, il difetto e l’incompletezza dell’istruttoria, il difetto di motivazione e l’omessa ponderazione della situazione personale. Ha sostenuto che il diniego si fondasse esclusivamente sui carichi pendenti, senza considerare l’integrazione sociale, lavorativa e familiare, la personalità complessiva, la restituzione del bene e il risarcimento del danno, nonché il contesto di conflittualità vicinale relativo ad alcune vicende.
Contraddittorio e ricorso straordinario
Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo per il rigetto del gravame. La Sezione ha rilevato che il principio del contraddittorio era stato rispettato, poiché la relazione era stata trasmessa al ricorrente, il quale non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura discrezionale della concessione della cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale. Il sindacato amministrativo di legittimità può riguardare soltanto vizi come il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o l’inadeguatezza della motivazione, mentre non può estendersi alla rivalutazione del merito della scelta amministrativa.
L’amministrazione deve apprezzare l’integrazione dell’interessato nella comunità nazionale considerando, tra gli altri elementi, la condizione lavorativa, economica e familiare, la personalità e l’irreprensibilità della condotta. In tale valutazione possono assumere rilievo anche fatti penalmente rilevanti considerati in chiave preventiva e non soltanto quali condanne definitive.
Valutazione delle vicende penali
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Ministero non si fosse limitato a una rilevazione automatica o meramente cronologica delle pendenze. L’amministrazione aveva svolto un autonomo vaglio critico, ritenendo le plurime condotte indicative di una mancata osservanza delle disposizioni fondamentali e dei valori dell’ordinamento giuridico, nonché delle regole della civile convivenza.
La Sezione ha chiarito che le condotte possono essere valutate come fatti storici anche quando l’accertamento della responsabilità penale si collochi su un piano diverso o non sia definitivo. La valutazione amministrativa sulla possibilità di accogliere il richiedente nella comunità nazionale non coincide, infatti, con il giudizio penale sulla sua responsabilità.
Motivazione del diniego
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente. La funzione della motivazione consiste nel rendere comprensibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione; non è necessario che essa contenga una disamina dettagliata di ogni singolo elemento, purché consenta di ricavare le ragioni fondanti della decisione e dia conto dell’istruttoria svolta.
Secondo la Sezione, il Ministero ha correttamente ritenuto che i ripetuti deferimenti per diverse ipotesi di reato fossero idonei a far venir meno il requisito dell’illusae dignitatis morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza. Non è stato quindi ravvisato un difetto di motivazione, un difetto di istruttoria o un travisamento dei fatti tale da superare i limiti della discrezionalità amministrativa.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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