Cassazione Civile, Sentenza n. 39600/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bolzano n. 35/2016 che aveva rigettato il gravame avverso la pronuncia di primo grado in un giudizio di impugnazione di delibere condominiali; il ricorso per cassazione è stato notificato il 05/10/2016 mentre il termine 'lungo' di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., maggiorato del periodo di sospensione feriale (31 giorni), era decorso il 29/09/2016; i ricorrenti avevano anche chiesto il rinvio dell'udienza per assenza di amministratore e per una proposta transattiva
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intempestività rispetto al termine lungo di sei mesi (applicazione 'ratione temporis' della normativa sopravvenuta), ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza e ha condannato in solido i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in complessivi Euro 1.200,00 (con segnalazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002)
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine lungo di sei mesi
Il termine lungo di sei mesi per proporre il ricorso per cassazione trova applicazione; la Corte l'ha utilizzato per valutare l'intempestività del ricorso notificato oltre il termine
L. n. 69/2009, art. 46, comma 17
modifica sopravvenuta applicata ratione temporis
La modifica normativa è stata ritenuta applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2012, incidendo sul computo del termine di impugnazione
L. n. 742/1969, art. 1
periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall'1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione)
La sospensione feriale estende il termine utile aggiungendo il periodo previsto (31 giorni) al computo della scadenza dell'impugnazione
art. 111, comma 2 Cost.
principio costituzionale di durata ragionevole del processo
Il principio costituzionale è stato richiamato per negare l'istanza di rinvio, ritenuta infondata e contraria all'esigenza di durata ragionevole del processo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte accerta la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'ulteriore contribuzione unificata in capo ai ricorrenti in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come norma di riferimento per la determinazione dell'eventuale ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- I termini processuali per proporre ricorso in Cassazione vanno calcolati con attenzione a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la loro inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso
- Le modifiche legislative intervenute possono avere effetto 'ratione temporis' e modificare il computo dei termini per i procedimenti iniziati precedentemente: verificare sempre la normativa applicabile al momento del giudizio
- La sospensione feriale va considerata nel calcolo dei termini e può aggiungere giorni utili, ma non giustifica ritardi oltre il nuovo termine computato
- Le istanze di rinvio fondate su circostanze estranee al merito del gravame (es. assenza temporanea dell'amministratore, proposte transattive) possono essere respinte soprattutto se contrastano con il principio di ragionevole durata del processo
- L'inammissibilità per intempestività comporta la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare contributi aggiuntivi (contributo unificato) secondo le norme vigenti
- Le eccezioni di tempestività/pretermesso rispetto ai termini devono essere tempestivamente rilevate e adeguatamente contestate dalle parti; la mancata deduzione può incidere sull'esito
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