Cassazione Civile, Sentenza n. 39527/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di socia accomandante della s.a.s. "L'Ostricaro", ha chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese dell'iscrizione del provvedimento di nomina di Giorgio Pernarella quale liquidatore, sostenendo che la richiesta di nomina era stata avanzata da soggetto non più amministratore (l'accomandatario D'Onofrio era stato revocato con sentenza del Tribunale di Latina del luglio 2016). Ha altresì censurato il giudice del registro per presunta violazione di norme processuali (tra cui l'art. 741 c.p.c.) e ha dedotto questioni relative alla decorrenza e alla efficacia dell'iscrizione nel registro. Dopo il reclamo ex art. 2192 c.c. avanti al Tribunale, la Corte d'appello ha poi annullato la nomina del liquidatore e l'iscrizione è stata cancellata; il Tribunale ha però ritenuto cessata la materia del contendere e, in mancanza di accordo sulle spese tra le parti, ha pronunciato sulle spese del giudizio applicando la regola della "soccombenza virtuale"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché le censure proposte dalla ricorrente non attengono direttamente e immediatamente alla statuizione sulle spese (che sarebbe ammessa alla giurisdizione in via straordinaria) ma in realtà colgono il merito della controversia e la valutazione sulla soccombenza virtuale. Il ricorso è dunque respinto per inammissibilità e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità a favore della controricorrente, liquidate in euro 3.200 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200 e accessori di legge; è inoltre dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 2192 cod. civ.
Regola il reclamo contro le decisioni del giudice del registro delle imprese; la Corte distingue tra le statuizioni sul contenuto del registro (non impugnabili con ricorso straordinario per cassazione) e le decisioni sui costi processuali, che hanno carattere decisorio e definitivo e possono ricadere nella giurisdizione straordinaria se impugnate direttamente
art. 2487‑bis cod. civ.
Prevede l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori, della determinazione dei loro poteri e delle modificazioni; il Tribunale ha ritenuto che l'iscrizione debba avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e non sia subordinata alla definitività del provvedimento
art. 111 Cost.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione: la Corte ha affermato che tale rimedio è inammissibile quando il ricorso, pur impugnando formalmente la statuizione sulle spese, abbia in realtà ad oggetto questioni di merito e valutazioni sulla soccombenza virtuale
art. 380‑bis cod. proc. civ., comma 3
La Corte ha richiamato la norma procedurale che consente alla sezione filtro della Cassazione di definire i ricorsi quando ricorrano "evidenze decisorie"; qui la questione è stata ritenuta nuova e priva di precedenti decisionali, sicché la causa è stata rinviata alla sezione competente per la discussione in udienza
art. 741 cod. proc. civ.
Norma richiamata dalla ricorrente tra i motivi di impugnazione (contestando la condotta del giudice del registro), ma la Suprema Corte non ha risolto il merito della presunta violazione, dichiarando inammissibile il ricorso per questioni processuali di ammissibilità
art. 2383 comma 4 cod. civ. e art. 2400 ultimo comma cod. civ.
Norme richiamate in primo motivo dal ricorso (attinenti alle materie societarie e alle iscrizioni), ma la Corte non è entrata nel merito della loro interpretazione, avendo escluso l'ammissibilità del ricorso straordinario
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamata nei motivi in relazione alle spese e alla soccombenza virtuale; la Corte non ha svolto una pronuncia sostanziale su tale disposizione nel provvedimento impugnato
art. 100, art. 75, art. 112 cod. proc. civ.
Norme processuali menzionate nei motivi relativi a costituzione di parte e ammissibilità; la Corte non ha deciso sul loro merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012)
Norma prevista per il contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo dovuto
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile quando la doglianza riguarda direttamente e immediatamente una statuizione decisoria e definitiva (es. liquidazione delle spese) e non quando il rimedio sia usato per contestare, in realtà, il merito della decisione.
- Se le doglianze prospettate con l'impugnazione mirano sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito (ad es. la determinazione della soccombenza), il ricorso straordinario è inammissibile anche se formalmente rivolto contro le spese.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenienze (es. annullamento della nomina e cancellazione dall'albo) non esclude che il giudice pronunci sulle spese, che possono essere decise in base alla regola della soccombenza virtuale quando manca accordo tra le parti.
- L'iscrizione nel Registro delle imprese delle nomine dei liquidatori deve avvenire tempestivamente (termine previsto) e, secondo l'indirizzo del Tribunale richiamato, non si richiede la definitività dell'atto per la sua iscrizione; tuttavia, le questioni sull'effetto dell'iscrizione in presenza di provvedimenti impugnati possono richiedere un esame di merito non conciliabile con il filtro di ammissibilità dell'azione straordinaria.
- Quando una questione è giuridicamente nuova e priva di consolidati precedenti della Corte di legittimità, il ricorso non può essere definito dalla sezione filtro e va trattato in udienza pubblica dalla sezione competente.
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