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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39518/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Howmet chiese il rimborso dell'ILOR versata su royalties corrisposte nell'anno 1983 da licenziatari italiani a una società con sede negli USA e senza stabile organizzazione in Italia, sostenendo che tali proventi non erano assoggettabili a ILOR perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (o esentati in virtù di norme convenzionali). L'amministrazione contestò il diritto al rimborso, fondando il contrasto sull'interpretazione dell'art. 1, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 599/1973 (esclusione dall'ILOR per redditi assoggettati a ritenuta alla fonte).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 599/1973 si riferisca ai proventi che effettivamente subiscono la ritenuta alla fonte (assoggettabilità concreta) e non alla mera assoggettabilità astratta. Poiché per l'anno 1983 si applicava il regime transitorio derivante dallo scambio di note del 13 dicembre 1974 (resosi esecutivo con la legge n. 233/1977) e non la Convenzione Italia-USA del 17 aprile 1984 (entrata in vigore nel 1985), le royalties erano soggette a ILOR: la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Howmet è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, lett. c)

    art. 1, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che l'esclusione dall'ILOR opera solo per i redditi che effettivamente subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (assoggettabilità concreta), e non per i redditi che sono solo astrattamente esposti a tale ritenuta ma ne risultano esenti in concreto per effetto di accordi internazionali o di altra causa.

  • d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, artt. 31 e 43

    artt. 31 e 43 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

    Citate nel motivo di ricorso come norme rilevanti per la tassazione dei redditi di fonte italiana percepiti da soggetti non residenti; nel complesso la decisione si fonda però primariamente sull'interpretazione dell'art. 1 del d.P.R. 599/1973 e sul regime transitorio applicabile al 1983.

  • Scambio di note tra Italia e USA del 13 dicembre 1974 (legge 6 giugno 1977, n. 233)

    scambio di note intervenuto tra i due Stati il 13 dicembre 1974, approvato con la legge 6 giugno 1977, n. 233

    La Corte rileva che per i pagamenti del 1983 si applicava il regime transitorio previsto da tale scambio di note, il quale non esentava le royalties da ILOR; pertanto la Convenzione del 1984 non era ancora applicabile.

  • Convenzione Italia-USA del 17 aprile 1984 (legge 11 dicembre 1985, n. 763)

    Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America firmata a Roma il 17 aprile 1984, entrata in vigore il 30 dicembre 1985

    La Corte sottolinea che la convenzione del 1984 non era in vigore nel 1983 e quindi non poteva avere efficacia sugli eventi imponibili di quell'anno; conseguentemente l'eventuale esenzione prevista dalla convenzione non poteva impedire l'applicazione dell'ILOR per il 1983.

Massime di principio

  • L'esclusione dall'imposta prevista per i redditi "assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" va intesa come riferita alla concreta applicazione della ritenuta, non alla mera astratta possibilità che la ritenuta si applichi.
  • Per determinare l'imposizione fiscale occorre verificare quale regime convenzionale o transitorio fosse effettivamente in vigore alla data del pagamento: le convenzioni internazionali sono efficaci solo dalla loro entrata in vigore.
  • In controversie di rimborso tributario relative a periodi anteriori all'entrata in vigore di una convenzione, il contribuente deve provare che la ritenuta è stata effettivamente applicata o che esistono norme che effettivamente esentano il pagamento alla data rilevante.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede accertamenti di fatto ulteriori, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza in sede di legittimità; tuttavia, se la soluzione favorevole matura solo in Cassazione, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti.

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