Cassazione Civile, Sentenza n. 39519/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso della maggiore IRPEG versata a titolo di secondo acconto per il periodo d'imposta 10 luglio 2000 - 31 dicembre 2000, sostenendo che l'Agenzia aveva applicato l'aliquota ordinaria anziché l'aliquota agevolata ridotta alla metà prevista per le fondazioni che avessero adeguato lo statuto alla riforma (d.lgs. 153/1999, art. 12 richiamando art. 6 DPR 601/1973). La Fondazione deduceva di avere adeguato lo statuto in data 28/9/2000 e di non detenere partecipazioni di controllo non strumentali, allegando bilancio 2000 ma non documentazione certificata sulle partecipate. L'Agenzia ha respinto il rimborso; in sede giudiziale la CTP accolse la Fondazione, la CTR in appello rigettò, la Cassazione annullò (sent. 28040/2009) rinviando per ulteriori accertamenti, e la CTR in sede di rinvio ha poi ritenuto che la Fondazione non avesse fornito prove sufficienti dell'adeguamento e delle condizioni richieste per l'agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale, nell'esame del giudizio di rinvio, avesse adempiuto al compito assegnatole dalla sentenza di annullamento e avesse correttamente verificato la mancata prova, da parte della Fondazione, dell'adeguamento dello statuto alle prescrizioni della riforma Ciampi, della dismissione o del limite alle partecipazioni di controllo e dell'effettiva natura strumentale delle partecipazioni. La CTR ha inoltre rilevato l'assenza di specifiche indicazioni sulle attività effettivamente svolte dalla Fondazione e la mancanza di idonee certificazioni societarie sulle partecipate. Perciò non si è potuta applicare la disciplina agevolata (né in regime né in via transitoria) e la domanda di rimborso è stata respinta. La Fondazione è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 16.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (riforma Ciampi)
art. 12, commi 1 e 2; titolo I (adempimenti per privatizzazione e limiti alle partecipazioni)
Stabilisce che le fondazioni che hanno adeguato gli statuti si considerano enti non commerciali (richiamando TUIR art. 87) e possono beneficiare della disciplina fiscale di cui al D.P.R. 601/1973 art. 6; richiede adempimenti e limiti sulle partecipazioni di controllo per l'applicabilità del regime.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Prevede l'aliquota agevolata (ridotta alla metà) per gli enti non commerciali che ricadono nella disciplina indicata dal d.lgs. 153/1999 art. 12; l'applicazione è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal d.lgs. 153/99.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 87, comma 1, lett. c
Definisce la nozione di enti non commerciali cui si riferiscono le agevolazioni fiscali; il d.lgs. 153/99 ricondurrà le fondazioni adeguate a questa categoria.
Legge di delegazione 23 dicembre 1998, n. 461
Norma di delega che ha dato origine alla riforma delle fondazioni (riforma Ciampi) e alle disposizioni applicative poi contenute nel d.lgs. 153/99.
Cassazione, Sez. Un., n. 1576 del 2009
Giurisprudenza richiamata per definire i principi interpretativi della riforma Ciampi e l'onere di accertamento in ordine all'adeguamento statutario e alla natura delle partecipazioni; la sentenza di merito in rinvio doveva applicare tali principi e svolgere gli accertamenti di fatto richiesti.
Cassazione, sentenza n. 28040 del 2009
Decisione che aveva annullato la precedente pronuncia per violazione di legge e difetto di motivazione, rimettendo al giudice di rinvio l'accertamento dei presupposti di applicazione della disciplina fiscale agevolata per il periodo 1/7/2000-31/12/2000.
Massime di principio
- In controversie su agevolazioni fiscali legate al perfezionamento statutario successive a riforme (es. riforma Ciampi), l'onere della prova circa l'adeguamento formale e sostanziale grava sul contribuente che invoca il beneficio.
- Per ottenere regime fiscale agevolato occorre documentare non solo la modifica statutaria con data certa, ma anche le condizioni di fatto richieste dalla norma (es. effettiva dismissione o natura strumentale delle partecipazioni), mediante certificazioni delle società partecipate, verbali assembleari e bilanci.
- Se la norma prevede una disciplina transitoria, il contribuente deve provare specificamente i requisiti previsti per il periodo transitorio (attività effettivamente svolte e prevalenza di fini di interesse pubblico), non basta richiamare il solo statuto.
- In caso di rinvio dalla Cassazione, il giudice del rinvio è tenuto a eseguire gli accertamenti di fatto indicati nella pronuncia di annullamento; la mancata produzione di prove probatorie rilevanti da parte del contribuente può legittimare il rigetto della domanda.
- Documentazione minima consigliata in situazioni analoghe: copia dello statuto modificato con data, verbali e delibere assembleari, certificazioni societarie sulle partecipazioni (quote di capitale, diritti di voto, esistenza di patti parasociali), bilanci della fondazione e delle partecipate e documentazione che dimostri la natura e la prevalenza delle attività svolte.
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