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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39520/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava il rifiuto tacito del rimborso di IRPEG e ILOR per il 1979 relativi a una "perdita da fusione" derivante dall'incorporazione della Banca Vonwiller & C. s.p.a. Il contribuente (allora Banca di Credito Romagnolo) aveva chiesto che tale perdita non concorrente alla formazione del reddito ai fini IRPEG/ILOR (art. 57 d.P.R. 597/1973) e aveva impugnato il diniego. Dopo decisioni contrastanti in primo e secondo grado, la Commissione tributaria centrale aveva ritenuto che l'Amministrazione non avesse riproposto specificamente l'eccezione in appello e aveva fatto riferimento a un presunto giudicato interno. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione censurando la decisione sulla base della mancata applicazione delle norme processuali richiamate (art. 22 DPR 636/72; artt. 324, 346 c.p.c.; art. 39 DPR 636/72) e della sussistenza, invece, di eccezione specifica nella memoria di appello. È emerso inoltre che il contribuente aveva presentato, per lo stesso periodo d'imposta, una dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. n. 429/1982 (condono), poi ritenuta valida e liquidata dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in ragione della presentazione e dell'accoglimento della dichiarazione integrativa di condono relativa al periodo d'imposta 1979, con conseguente preclusione della possibilità di rimborso per quel periodo. Le spese sono state compensate. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. n. 8163/1997) secondo la quale la definizione agevolata tramite condono pone il contribuente davanti a una scelta alternativa che esclude la possibilità di ottenere rimborsi relativi ai periodi definiti in via agevolata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 57, unico comma, lett. b)

    La norma è stata la base normativa della doglianza del contribuente (che sosteneva che la perdita da fusione non dovesse concorrere alla formazione del reddito). La Corte non ha deciso sul merito fiscale della perdita, poiché ha estinto il giudizio per effetto della dichiarazione integrativa di condono.

  • d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. con mod. dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (condono)

    La dichiarazione integrativa presentata ai sensi del condono è stata ritenuta valida e liquidata dall'Amministrazione, producendo effetto preclusivo rispetto a rimborso per il periodo definito: ha determinato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22

    Richiamato nel motivo di cassazione in relazione alle regole sul processo tributario e sulla formazione del giudicato interno; la questione è stata trattata dalla Cassazione nell'ottica della correttezza processuale dell'appello e del rilievo della dichiarazione integrativa.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39

    Richiamato come norma collegata alla disciplina processuale tributaria in tema di formazione del giudicato interno; la Corte ha considerato rilevante che l'iter del condono abbia effetto estintivo sul contendere.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Richiamato nel motivo di cassazione come riferimento alle regole sulla riassunzione e sulla decisione in caso di intervento di fatti nuovi o eccezioni procedurali; la Cassazione ha valutato il corretto sviluppo del processo alla luce dell'accertamento del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    Richiamato nel motivo di cassazione riguardo alle formalità e agli atti necessari per la proposizione dei motivi d'appello; la CTC era stata censurata per avere deciso nel merito nonostante la mancata riproposizione specifica dei motivi da parte dell'Ufficio, questione superata dall'effetto estintivo del condono.

  • DPR 598/1973, art. 16

    Citato perché l'Ufficio aveva lamentato in appello la violazione di tale norma (come eccezione specifica sulle perdite da fusione); la ricostruzione processuale sulla effettiva proposizione dell'eccezione è parte delle censure, ma la Corte ha risolto il giudizio per l'accertato condono.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4 (motivo di cassazione)

    Norma invocata dall'Agenzia per dedurre violazione di norme di diritto processuale; la Cassazione ha accolto il ricorso nella forma di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Giurisprudenza richiamata: Cass. 28/08/1997, n. 8163

    Precedente utilizzato per affermare che la definizione agevolata tramite condono costituisce scelta alternativa che esclude la possibilità di ottenere rimborsi relativamente ai periodi definiti, giustificando l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La presentazione e l'accoglimento di una dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. n. 429/1982 (condono) per un determinato periodo d'imposta preclude la possibilità di ottenere rimborsi relativi a quel periodo e può determinare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • Prima di proseguire un giudizio di merito su questioni fiscali occorre verificare se il contribuente abbia definito il periodo mediante condono: se la definizione è stata validamente accolta, la controversia si estingue.
  • In sede di appello l'Amministrazione deve riproporre in modo specifico i motivi che intende far valere a pena di inammissibilità; il mero richiamo generico non è adeguato, ma la rilevanza di tale vizio può risultare meno determinante se sopravvince un effetto estintivo (es. condono).
  • Quando si agisce in contenzioso tributario, è essenziale controllare gli atti amministrativi (comunicazioni di liquidazione o di accoglimento del condono) per valutare l'effettiva sussistenza della controversia e il rischio di estinzione per cessazione della materia.
  • Se si è contribuenti che hanno presentato dichiarazione integrativa per condono e si mira a ottenere rimborsi successivamente, occorre valutare attentamente le conseguenze preclusive del condono e l'opportunità di scelta tra definizione agevolata e prosecuzione del contenzioso.
  • Per l'Amministrazione, quando intende conservare aperta una questione in grado d'appello, è buona pratica riproporre chiaramente e con motivi specifici le censure già svolte in primo grado.

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